Dichiarazione integrativa speciale

La dichiarazione integrativa speciale (Dis).introdotta dall’articolo 9 D.L.119/2018 consente di regolarizzare le infedeltà dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni ancora accertabili e versando un’imposta sostitutiva, senza l’applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

Con lo scopo di stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di consentire ai contribuenti di riparare le infedeltà dichiarative, l’articolo 9 del D.L. 119/2018 introduce la dichiarazione integrativa speciale (Dis). La misura si introduce nel più ampio pacchetto della cd. “pace fiscale”, prevista proprio dallo stesso decreto, attualmente in fase di conversione.

Entrando nel dettaglio, la Dis consente di regolarizzare le infedeltà dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017:

  • presentando una dichiarazione integrativa per gli anni ancora accertabili;
  • versando un’imposta sostitutiva, senza l’applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori.

Qualora non vengano eseguiti i versamenti richiesti, le somme non corrisposte vengono iscritte a ruolo, unitamente agli interessi legali e ad una sanzione amministrativa pari al 30%, ridotta della metà nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

La procedura prevede però dei limiti nel quantum sanabile, nonché in relazione ai soggetti che possono accedervi. Da un punto di vista soggettivo, ad esempio, le limitazioni potrebbero penalizzare i soggetti che hanno il cosiddetto “esercizio a cavallo” i quali, a differenza di coloro con esercizio coincidente con l’anno solare (i quali potranno regolarizzare le violazioni commesse fino al 2016), concludono solitamente il proprio esercizio 2016 nel 2017 e, quindi, probabilmente la dichiarazione dei redditi e Irap è presentata nel corso del 2018, quindi al di fuori dei termini previsti dalla norma.

Da un punto di vista oggettivo, invece, le limitazioni possono riguardare eventuali irregolarità commesse, ad esempio, nella compilazione del quadro RW per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, le quali non rientrano tra violazioni sanabili.

Tali limitazioni, se non modificate in sede di conversione del decreto legge, potrebbero inficiare il successo della procedura, in quanto risultano alquanto stringenti.

Occorre attendere comunque un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante le modalità operative dell’agevolazione, in merito a:

  • la presentazione della dichiarazione integrativa speciale;
  • il pagamento dei debiti tributari,
  • eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione.

In ogni caso, il comma 6 dell’articolo 9 del D.L. 119/2018 prevede l’applicazione delle disposizioni del comma 640, articolo 1 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). In particolare, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
  • i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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