Detraibili le spese per i servizi scolastici integrativi

Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi rientrano tra le spese detraibili entro il limite annuo di 400 euro per alunno.

Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E di ieri.

Già nei mesi scorsi l’Ufficio aveva fornito interessanti precisazioni relativamente alla detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni”, prevista “per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente” dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir.

In particolare, la circolare n. 3/E/2016 ha specificato che rientrano in tale previsione le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

La circolare n. 18/E/2016 ha poi chiarito che le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili ai sensi della lettera e-bis anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Pertanto, ai fini del benefico fiscale, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sulla scorta delle indicazioni fornite nei precedenti interventi, l’Agenzia, con la risoluzione di ieri, ritiene che siano detraibili, sempre ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Ciò in ragione del fatto che tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Diversamente, a detta dell’Agenzia, non sono agevolabili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Un’interpretazione in senso opposto, infatti, risulterebbe discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

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