Consolidato nazionale e mondiale

Per il consolidamento sono previste due modalità: nazionale tra società residenti e in quanto tali soggette all’imposta all’interno dello Stato. L’opzione deve essere esercitata congiuntamente da controllata e controllante. La base imponibile della fiscal unit è determinata come somma algebrica degli imponibili, positivi o negativi, da considerare indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società controllante. L’altra modalità viene definita di consolidamento mondiale, nel caso di consolidate residenti all’estero. L’imputazione dei redditi in tal caso avviene pro-quota rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale di ciascuna società estera controllata.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la normativa di riferimento in materia di predisposizione del consolidato.

Il consolidato nazionale e il consolidato mondiale, disciplinati dagli artt. da 117 a 142 del Tuir, prevedono, per il gruppo di imprese la determinazione in capo alla società o ente consolidante, di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare una delle principali novità contenute nelle istruzioni del modello 2018 è la presentazione entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, così come previsto dall’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Invece, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare è confermata la presentazione entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, D.P.R. n. 322 del 1998).

La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo). Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Redditi SC.

Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo, pertanto l’opzione può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società del gruppo. Inoltre, l’esercizio dell’opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante.

Ai fini del perfezionamento dell’opzione, la stessa deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

L’opzione ha durata per 3 esercizi sociali ed è irrevocabile sempreché permanga il requisito del controllo. L’opzione può essere revocata soltanto nel caso siano adottati i principi contabili internazionali, con effetto dall’esercizio per il quale il reddito è determinato.

L’opzione per il Consolidato Mondiale rappresenta l’estensione della tassazione di gruppo a livello internazionale e consente alle società di capitali e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti. L’imputazione dei risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.

La previsione è stata introdotta dall’articolo 4, co. 1, della Legge delega 7 aprile 2003 n. 80, mentre la disciplina, nella nuova formulazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, è contenuta negli articoli da 130 a 142 Tuir.

L’imponibile è determinato dalla somma algebrica dei redditi imponibili conseguiti da tutte le imprese estere controllate, considerati proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale e agli utili in esse detenuta dalla capogruppo residente.

A differenza del consolidamento nazionale, l’opzione per il mondiale deve essere onnicomprensiva, dovendo avere per oggetto la totalità delle controllate non residenti (principio all in, all out).

Permanendo il requisito del controllo, l’opzione è irrevocabile per un periodo non inferiore a 5 esercizi del controllante. I successivi rinnovi hanno un’efficacia non inferiore a 3 esercizi.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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