Consolidato fiscale: soggetti ammessi

L’istituto del consolidato fiscale permette, su opzione, a società di capitali ed enti commerciali appartenenti al medesimo gruppo, di giungere a una tassazione di gruppo, consolidando gli imponibili e determinando quindi, in capo alla società o ente controllante, un’unica base imponibile.

In tal modo è possibile compensare nei periodi d’imposta di efficacia dell’opzione gli utili di una società partecipante al gruppo con le perdite di un’altra società.

Prima di valutare l’opportunità di esercitare l’opzione per il consolidato, che ricordiamo da quest’anno andrà espressa nel modello Unico presentato nel periodo d’imposta a partire dal quale l’opzione è esercitata (per il 2015 nel modello Unico SC 2015 da trasmettersi entro il 30 settembre 2015), occorre determinare il perimetro di consolidamento, individuando le società che rientrano nell’area all’interno della quale è possibile effettuare le scelte.

Con riferimento alla natura giuridica dei soggetti ammessi ad esercitare l’opzione, l’articolo 117 del Tuir distingue tra le società o l’ente controllante, che effettua il consolidamento, e ciascuna società controllata che può essere inclusa nel consolidato.

In particolare possono assumere la qualifica di controllante:

  • le società di capitali residenti: società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione (art. 73, co. 1, lett. a) Tuir);
  • gli enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che hanno oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali (art. 73, co. 1, lett. b) Tuir);
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, co. 1, lett. d) Tuir), a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  • residenza della controllante estera in uno Stato con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione e che consenta lo scambio di informazioni con lo Stato Italiano (Circolare 53/E/2004);
  • esercizio, da parte della controllante estera, nel territorio dello Stato italiano di un’attività d’impresa (art. 55 Tuir) mediante una stabile organizzazione e sussistenza di una effettiva connessione tra stabile organizzazioni e le partecipazioni nelle società controllate residenti che si vogliono includere nel consolidamento.

Possono assumere la qualità di controllante anche i soggetti che trasferiscono la residenza ai fini fiscali dall’estero in Italia, che possono esercitare l’opzione sin dall’esercizio in cui è avvenuto il trasferimento, e i soggetti risultanti dalle operazioni di trasformazione di cui agli articoli 170, co. 3, e 171, co. 2, Tuir, che possono esercitare l’opzione a decorrere dall’esercizio che inizia alla data in cui ha effetto la trasformazione.

 

Per quanto riguarda le controllate che possono optare per la tassazione di gruppo, deve trattarsi esclusivamente di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, residenti nel territorio dello Stato.

Le società incluse nel perimetro di consolidamento non devono inoltre essere soggette ad espresse preclusioni previste dal legislatore:

  • non devono fruire di una riduzione dell’aliquota d’imposta Ires, sia come controllante che come controllate,
  • non devono essere sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
  • non devono avere optato per il regime di trasparenza o per quello della tonnage tax;
  • deve sussistere identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante.

Nel caso in cui le su indicate cause di preclusione di verifichino durante il periodo di vigenza del regime si determina automaticamente la cessazione del regime per le società coinvolte in tali eventi.

L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo esige inoltre, a pena di inammissibilità, il possesso di una partecipazione rilevante, ossia espressiva di un rapporto di controllo con i requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del Tuir.

La partecipazione si considera rilevante agli effetti dell’opzione quando, congiuntamente:

  1. esiste un rapporto di controllo di diritto, nel senso precisato dall’articolo 2359, co. 1, n. 1) c.c.;
  2. viene superata la soglia di partecipazione del 50% tanto in relazione al capitale sociale quanto agli utili di bilancio della società controllata di diritto ai sensi dell’appena citato articolo 2359, co. 1, n. 1) .

Tali requisiti devono essere posseduti fin dall’inizio del periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

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