770 nell’ipotesi di operazioni straordinarie

In vista della prossima scadenza di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2022, si evidenziano le modalità di compilazione nell’ipotesi di successioni o operazioni societarie straordinarie.

Innanzitutto, è necessario verificare se la singola operazione ha determinato o meno l’estinzione del sostituto di imposta.

Difatti, a seconda del singolo caso, cambiano le regole generali di compilazione e il soggetto tenuto alla presentazione del modello.

In particolare, nell’ipotesi in cui il soggetto preesistente sia stato estinto, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che subentra e prosegue nei precedenti rapporti in essere.

Così nei casi di successioni, fusioni, anche per incorporazione, oppure di cessione o conferimento, da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta, in una società di persone o di capitali.

Tale soggetto deve presentare un unico modello 770/2022, comprensivo anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui soggetto ora estinto ha operato.

Per le successioni o operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo di imposta 2021 o del 2022, prima della presentazione della dichiarazione 770/2022, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del modello, al fine di esporre distintamente le situazioni riferibili a lui stesso o a ciascuno dei soggetti estinti.

In particolare, per i soggetti estinti deve indicare:

  • tutti i dati riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di effettiva cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento che ha fatto venir meno il soggetto ora estinto;
  • in ogni quadro collegato al soggetto estinto, all’interno del rigo denominato “Codice fiscale del sostituto di imposta”, il codice fiscale del soggetto estinto;
  • un unico quadro SX riguardante i dati sia del dichiarante che dei soggetti estinti.

Se, però, l’attività non viene proseguita da parte di un altro soggetto, la dichiarazione modello 770 deve essere presentata dal liquidatore, dal curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto.

Nell’ipotesi, invece, in cui il soggetto non sia stato estinto, come nel caso di trasformazioni evolutive o involutive, la dichiarazione deve essere presentata seguendo le regole generali.

Infatti, tali operazioni straordinarie, anche se possono determinare la nascita di nuovi e diversi soggetti di imposta, non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti.

Si ricorda che la dichiarazione dei sostituti di imposta deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre di ogni anno:

  • direttamente da parte del sostituto di imposta;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati, quali ad esempio le Amministrazioni dello Stato;
  • oppure tramite società appartenenti al gruppo.

Come per tutti i modelli dichiarativi, anche il 770 si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati rilasciata sempre in via telematica.

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