Patent box: i chiarimenti del Fisco sull’utilizzo indiretto di software

Le attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software protetto da copyright – concesso in uso – sono agevolabili ai fini del patent box.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E di ieri.

Come noto, al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 37-45) ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

In particolare, le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei citati beni immateriali sono definite dall’articolo 7 del D.M. 30 luglio 2015, il quale a tal proposito distingue tra:

  • utilizzo diretto del bene;
  • concessione in uso.

Nel caso oggetto della risoluzione in commento, l’istante, una società di produzione software, ha interpellato il Fisco circa la possibilità di far rientrare nell’agevolazione le seguenti attività connesse ad uno specifico programma applicativo registrato presso il Registro Pubblico speciale Programmi per Elaboratore tenuto dalla SIAE:

  • concessione in uso del software, sotto forma di licenza iniziale;
  • concessione in uso del software, sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione;
  • realizzazione e concessione in uso delle modifiche effettuate al software.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ha ribadito quanto già affermato in passato con la circolare 11/E/2016, ovvero che “per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autoreha precisato di fondare le proprie considerazioni sul principio OCSE del cd. nexus approach.

Più nel dettaglio, il principio citato richiede un necessario collegamento tra il godimento dell’agevolazione (patent box) e l’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento ed accrescimento del bene immateriale.

Ciò considerato, nel presupposto che la società istante:

  • sviluppi programmi originali quali risultato di creazione intellettuale,
  • sia titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale,
  • svolga attività di ricerca e sviluppo,

secondo l’Agenzia delle Entrate “l’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright” deve “sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software” con l’esclusione pertanto di tutte quelle attività che configurano invece “una forma puramente strumentale all’utilizzo del software”.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, l’Agenzia chiude la disamina esprimendo parere positivo circa la richiesta dell’istante di considerare agevolabili le attività connesse alla concessione in uso del bene immaterialese consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo”.

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