Nuovo bando “Macchinari innovativi”: domande compilabili dal 13 aprile

Col decreto direttoriale del 26.03.2021 il Mise ha definito i seguenti termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”:

  • compilazione delle domande di accesso al bando dalle ore 10 del 13.04.2021;
  • invio delle domande di accesso al bando dalle ore 10 del 27.04.2021.

L’incentivo, con una dotazione finanziaria di 132,5 milioni di euro, prevede la concessione di agevolazioni, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella duplice forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato senza interessi della durata massima di 7 anni, per una percentuale nominale complessivamente pari al 75% delle spese ammissibili e con composizione variabile a seconda della dimensione d’impresa:

  • per micro e piccole imprese, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
  • per medie imprese, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

La misura, come definita dal D.M. 30.10.2019, è finalizzata a sostenere programmi di investimento, nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), in beni materiali e immateriali finalizzati:

  • alla trasformazione tecnologica e digitale mediante l’impiego di tecnologie abilitanti 0;
  • alla transizione verso il paradigma dell’economia circolare.

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa a sportello gestita da Invitalia, in base all’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Soggetti beneficiari

I soggetti destinatari della misura sono:

  • le Pmi in regime di contabilità ordinaria che dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
  • i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Mise ai sensi della L. 4/2013;
  • le reti d’imprese, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti.

Programmi ammissibili

Sono agevolabili i programmi di investimento, finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

  • attività manifatturiere, ad eccezione di alcuni settori (siderurgico, estrazione del carbone, costruzione navale, fabbricazione delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e relative infrastrutture);
  • attività di servizi alle imprese elencate nell’allegato 3 al D.M. 30.10.2019.

I programmi ammissibili devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, con una delle seguenti finalità:

  • consentire la trasformazione tecnologica e digitale mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0 di cui all’allegato 1 al M. 30.10.2019;
  • favorire la transizione verso il paradigma dell’economia circolare attraverso l’applicazione delle soluzioni di cui all’allegato 2 al M. 30.10.2019.

I programmi di investimento devono inoltre:

  • essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente;
  • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
  • essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda;
  • prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo la possibilità di proroga dal Mise non superiore a 6 mesi;
  • essere costituiti da immobilizzazioni mantenute per almeno 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute per l’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento, che soddisfino i seguenti requisiti:

  • relative ai seguenti beni nuovi di fabbrica e acquistati da soggetti terzi:
    • macchinari, impianti e attrezzature;
    • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
  • riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • pagate esclusivamente con modalità tracciabili;
  • conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di programmazione 2014-2020;
  • ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo la facoltà di una proroga dal Mise del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Cumulabilità con altre misure

L’articolo 7, comma 6, D.M. 30.10.2019 prevede un espresso divieto di cumulo, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis, quali ad esempio:

  • la Nuova Sabatini;
  • il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Come precisato nelle Faq pubblicate sul sito ministeriale il divieto di cumulo non opera con riferimento alle misure agevolative di carattere generale.

La misura è dunque cumulabile con:

  • super e iper ammortamento;
  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

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