La circolare dell’Ordine di Milano sulla Voluntary

È stato pubblicato ieri sul sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano un articolato documento di studio in materia di collaborazione volontaria.

Lo studio, predisposto su iniziativa del gruppo di studio sulla voluntary disclosure dell’ODCEC di Milano in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è suddiviso in diciotto temi di interesse, esamina questioni e criticità connesse alla Voluntary Disclosure e propone soluzioni operative tecnicamente finalizzate a chiarirne in via interpretativa alcuni aspetti.

Lo studio, tra l’altro, propone:

  • l’eliminazione di qualsiasi meccanismo presuntivo finalizzato a considerare i prelievi quali redditi;
  • l’illustrazione di alcune assunzioni per lo svolgimento dei calcoli con il metodo analitico;
  • l’inquadramento fiscale dei soggetti cosiddetti esterovestiti.

Lo studio prende in esame anche il tema delle cassette di sicurezza per precisare che, anche in tal caso come nei prelievi, non si dovrebbero ritenere applicabili le disposizioni di natura presuntiva contenute nel DPR 600/1973.

I commercialisti milanesi affrontano poi il tema degli immobili situati in Stati o territori esteri ricordando che, per quelli che si trovano in Stati come la Svizzera o Montecarlo, solo optando per il rimpatrio giuridico con intervento della fiduciaria, si potranno avere le sanzioni ridotte della metà anziché di un quarto (ipotesi prevista per chi si limiterà a fare la regolarizzazione).

Altro tema affrontato nel documento è poi quello dei delegati ovvero sulla possibilità di vedere applicato un esonero o una semplificazione per quei soggetti aventi una delega ad operare sul conto estero mai utilizzata.

Un altro aspetto operativo rilevante anche in considerazione della sostanziale coincidenza delle scadenze relativamente agli adempimenti tributari, è costituito dalla necessità di conoscere quali siano gli obblighi correlati alla compilazione del quadro RW del modello unico 2015 per il periodo di imposta 2014 sia ai fini del monitoraggio fiscale che ai fini della liquidazione di IVIE ed IVAFE.

Sul punto la proposta dei commercialisti è di prevedere, almeno ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, che la compilazione della relazione di accompagnamento che identifica le attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell’istanza possa tenere luogo della parte del quadro RW dedicata alle indicazioni in merito a quanto previsto dalle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale.

In altri termini, secondo lo studio dei commercialisti, sarebbe sufficiente ricostruire, anche in relazione al periodo d’imposta 2014, il quadro delle attività detenute all’estero al fine di soddisfare il predetto obbligo.

I commercialisti nel loro interessante documento propongono anche una possibile lettura coordinata tra il facsimile di waiver predisposto dall’Agenzia delle Entrate e le indicazioni date al riguardo dalle banche svizzere.

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