L’Agenzia ufficializza la riapertura dei termini della voluntary

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa di ieri annuncia la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 ottobre del D.L. 193/2016.

Per effetto della riapertura, potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017 le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. Inoltre, l’integrazione delle istanze, dei documenti e delle informazioni potrà avvenire fino al 30 settembre 2017.

In base alla nuova disciplina le domande devono essere presentate secondo le modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Tuttavia, l’Ufficio fa sapere che coloro che intendono inviare già a partire da ieri l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, possono utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con il provvedimento n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica.

Peraltro, è possibile inviare via pec una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

Una delle novità più rilevanti che presenta la nuova versione della voluntary consiste nella possibilità per i contribuenti di versare quanto dovuto in base all’istanza in autoliquidazione. Infatti, gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione delle imposte, delle ritenute, dei contributi, degli interessi e delle sanzioni entro il 30 settembre 2017, senza però poter avvalersi della compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il pagamento può anche essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo. In questo caso la prima rata deve essere assolta entro il 30 settembre 2017.

In caso di mancato pagamento entro il termine o di versamento insufficiente, l’Agenzia può liquidare quanto dovuto – imposte, ritenute, contributi, sanzioni, interessi – in relazione a tutti i periodi d’imposta oggetto della procedura con l’emissione in un invito a comparire.

Inoltre, si evidenzia che,

  • con riferimento agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi relativi alle attività oggetto della nuova voluntary,
  • nonché in relazione a tutte le annualità e violazioni comprese nella procedura di adesione novellata,

i termini di accertamento e di irrogazione della sanzioni che sono scaduti il 1° gennaio 2015 sono “spostati” al 31 dicembre 2018, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente.

Infine, in relazioni alle attività oggetto di collaborazione volontaria, si segnala l’esonero dalla presentazione del modulo RW per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

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