La validità della notifica postale “diretta”

Argomento di particolare interesse riguarda la validità della notifica postale “diretta”, in particolare di atti tributari, in caso di assenza temporanea del destinatario, eseguita dall’Ente Impositore.

L’articolo 1 L. 890/1982 prevede che in caso di notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale (possibilità che gli viene preclusa solo se l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica di atti in materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori dal comune ove ha sede l’ufficio per i quali l’Ufficiale giudiziario sia obbligato ad avvalersi del servizio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Ebbene, in caso di notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, nell’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, è prevista la compilazione di due avvisi di ricevimento:

  • il primo, di colore verde, conforme al modello di cui all’articolo 2 della summenzionata Legge e relativo alla raccomandata che contiene l’atto, viene presentato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenete l’atto da notificare e poi completato dall’addetto al recapito in base agli esiti della notifica;
  • il secondo, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, a cura dell’agente postale, all’atto dell’invio della raccomandata spedita quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

Tale questione, però, non è di facile interpretazione, infatti, la giurisprudenza sull’argomento registra decisioni contrastanti e divergenti.

Premesso ciò, in ordine ad un primo orientamento giurisprudenziale “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta a della persona cui il plico è stato consegnato” (Corte di Cassazione, n. 2638/2019).

In altre parole, secondo tale principio la notificazione a mezzo posta, nel caso di assenza temporanea del destinatario, si perfezionerebbe con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale.

Sicché, ai fini della ritualità della notifica è richiesta la sola prova della spedizione della detta raccomandata (c.d. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.

Il secondo orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente, prevede ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito; verifica che presuppone, pertanto, l’esibizione in giudizio da parte del soggetto notificante dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avvertimento consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Corte di Cassazione, n. 16601/2019).

Sennonché recentemente le Sezioni Unite, interpellate sulla questione, con la sentenza n. 10012/2021 hanno cercato finalmente di chiarire questa situazione, osservando che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”

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