Violazione di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

In tema di pianificazione fiscale, da un anno a questa parte ha assunto un ruolo molto importante l’istituto degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex articolo 31-ter D.P.R. 600/1973, che sostituisce, prevedendo una denominazione diversa ma finalità similari, il c.d. ruling internazionale di cui all’abrogato articolo 8 D.L. 269/2003.

Tale istituto consente alle imprese residenti con attività internazionale e alle imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia di attivare una procedura finalizzata al raggiungimento di accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria nei seguenti ambiti:

  • preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza all’estero o nel territorio dello Stato ex articoli 166 e 166-bis Tuir;
  • applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 Tuir, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia;
  • applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti.

In linea generale, tali accordi preventivi vincolano le parti per un quinquennio, ovvero per il periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi di imposta successivi, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.

Al fine di verificare il rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto e di accertare il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto che avevano portato alla stipula dell’accordo stesso, l’Amministrazione finanziaria ha previsto con provvedimento AdE 21/03/2016 che l’impresa:

  1. predisponga e metta a disposizione dell’Ufficio, periodicamente ovvero dietro specifica richiesta, documentazione ed elementi informativi;
  2. consenta ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo, l’accesso presso la sede o i luoghi di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere diretta visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili ai fini della verifica.

All’esito della attività di verifica, può essere riscontrata la violazione totale o parziale dell’accordo, derivante dalla inosservanza dello stesso o dalla mancata collaborazione o trasparenza che non consente di verificare il rispetto dell’accordo nei tempi e nei modi previsti.

In tali casi, l’Ufficio, con atto motivato da inoltrare con lettera raccomandata ovvero telematicamente, comunica la violazione riscontrata, invitando l’impresa a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, eventuali memorie difensive.

Se tali memorie sono non idonee a smentire la denunciata violazione dell’accordo o è vanamente decorso il termine di 30 giorni per la presentazione delle memorie stesse, l’accordo si considera risolto, eventualmente in maniera parziale.

La risoluzione decorre dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante la violazione dell’accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, dal momento di efficacia originaria dell’accordo medesimo.

 

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