Territorialità Iva delle prestazioni di ristorazione e catering

La riforma della
territorialità Iva delle prestazioni di servizi, avvenuta ad opera del D.Lgs. n.18/2010 ha confermato la presenza di alcune tipologie di servizi la cui territorialità ai fini Iva è individuata in
deroga alla regola generale, prevista dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, dettando regole specifiche in funzione del singolo servizio. In particolare, l’art. 7-quater contiene una serie di deroghe cd. “assolute”, in quanto applicabili a prescindere dalla qualifica del committente (business o consumer). Tra queste, la lett. c) e d), dell’art. 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, individua il luogo di rilevanza territoriale delle
prestazioni relative ai servizi di ristorazione e catering, collegandoli entrambi al luogo di effettuazione degli stessi. Opportunamente, la C.M. n. 37/E/2011 ha evidenziato che nelle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 non si ravvisano definizioni dei servizi di ristorazione e catering, precisando che utili indicazioni possono essere ricavate dalla lettura dell’art. 6 del regolamento 282/2011. Il
servizio di catering consiste nella fornitura di cibi (preparati o non preparati) o di bevande o di entrambi, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. Il tratto distintivo tra le due tipologie di servizi è invece il seguente:
  • i servizi di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore;
  • i servizi di catering sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.
Relativamente al criterio territoriale previsto per i suddetti servizi, la C.M. n. 37/E/2011 ha ricordato che in linea generale i
servizi di ristorazione e catering si considerano effettuati in Italia, se ivi materialmente eseguiti; per quelli eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in detto Stato. La C.M. n. 37/E/2011, nel ricordare che “la parte di trasporto passeggeri effettuata nella Comunità” è definita dall’art. 7, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, come quella parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri, ha precisato che:
  • per i trasporti “andata e ritorno”, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;
  • la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Ue deve intendersi non i termini soggettivi, ossia collegata al singolo passeggero, bensì in termini oggettivi, in funzione del tragitto del mezzo di trasporto.
L’Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, chiarito che:
  • per i
    servizi di ristorazione e catering che soddisfano il requisito di territorialità in Italia, si applica il regime di non imponibilità, di cui all’art. 8-bis, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale disposizione, sono non imponibili “
    le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento”;
  • non rientrano nell’ambito dei servizi di catering, di cui all’art. 7-quater, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 i
    servizi di catering forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo, a bordo di una nave, o di un aereo o di un treno, in quanto incluso nel prezzo del biglietto. In tal caso, infatti, il servizio deve considerarsi accessorio a quello di trasporto dei passeggeri, e come tale rientrante nella previsione di cui all’art. 7-quater, co. 1, lett. b), del Decreto Iva;
  • non rientrano altresì nel novero dei servizi di catering, rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, se resi nell’ambito di un pacchetto turistico fornito da un tour operator, nel qual caso si rende applicabile lo speciale regime di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

 

 

 

 

 

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