Redditometro: doppio accertamento e prova contraria

L’accertamento sintetico, disciplinato dall’articolo 38, commi dal quarto al settimo, del D.P.R. 600/1973, costituisce una metodologia del tutto particolare di accertamento soprattutto perché focalizza la propria attenzione sulla capacità di spesa del contribuente sottoposto a controllo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sul doppio contraddittorio quali fasi del procedimento accertativo.

Una delle novità di maggior rilievo introdotte con la riforma dell’accertamento sintetico concerne l’istituzionalizzazione del doppio contraddittorio tra fisco e contribuente, il quale sarà dapprima invitato a comparire in fase istruttoria (ai sensi del citato articolo 32, comma 1, n. 2), D.P.R. 600/1973) per fornire ogni elemento utile ai fini della corretta individuazione e giustificazione delle spese sostenute nel corso dell’anno oggetto di controllo e poi, qualora dette spese non fossero state interamente giustificate, nuovamente invitato (questa volta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997) per dare avvio al procedimento di accertamento con adesione.

Si tratta di un’innovazione che, se da un lato deve essere accolta con favore in quanto testimonianza di un nuovo modo di intendere il rapporto tra Amministrazione finanziaria e cittadini, dall’altro rischia di tradursi in un inutile appesantimento dell’attività istruttoria senza effettive conseguenze in termini di tutela del contribuente, specie nell’ipotesi in cui – tra il momento del primo e del secondo contraddittorio – non siano intervenuti nuovi elementi capaci di modificare le precedenti conclusioni dell’ufficio.

Tanto premesso, nel corso del contraddittorio occorrerà, innanzitutto, verificare la corretta individuazione del lifestage del contribuente. In sede di selezione, infatti, l’ufficio determina il nucleo familiare di riferimento del contribuente utilizzando le informazioni risultanti dalla “famiglia fiscale” presente nell’Anagrafe tributaria, la quale a propria volta valorizza le informazioni dei prospetti dei familiari a carico presenti nei modelli Unico PF e 730 nonché nelle certificazioni di lavoro dipendente. È possibile, tuttavia, che la famiglia anagrafica differisca da quella fiscale (ad esempio per la presenza di familiari non fiscalmente a carico): a seguito delle indicazioni fornite dal contribuente nel corso del contraddittorio, pertanto, l’ufficio provvederà ad attribuire la corretta tipologia familiare e a rideterminare la relativa quota di spese per elementi certi individuate su base statistica.

Sempre nel corso dei primi contraddittori, inoltre, andrà sostituito il cd. fitto figurativo (laddove presente) con l’indicazione della reale situazione abitativa del soggetto sottoposto a controllo.

Superata questa prima fase, l’oggetto del contraddittorio potrà poi variare a seconda della tipologia di spese che il contribuente è chiamato a giustificare. Come evidenziato dalla circolare AdE 24/E/2013, infatti, il contribuente potrà:

  • in relazione alle spese certe, dimostrare l’inesattezza delle informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, sia per quanto concerne l’effettivo possesso del bene che in relazione alla quantificazione della relativa quota di spesa;
  • in relazione alle spese per elementi certi, oltre a dare dimostrazione dell’inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà fornire elementi in ordine a “fatti, situazioni e circostanze” da cui sia possibile giungere ad una diversa quantificazione o imputazione della spesa (si pensi, ad esempio, alla situazione di un contribuente che, per dimostrare di non aver sostenuto le spese di manutenzione di un auto, porti a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria la presenza di un provvedimento di sequestro del veicolo);
  • in relazione agli investimenti sostenuti nell’anno, potrà fornire la prova della provvista e dell’effettivo utilizzo della stessa per il sostenimento della spesa.

A seguito dell’intervento del Garante della privacy, con il quale è stato inibito l’utilizzo ai fini accertativi delle cd. spese ISTAT, le stesse non formeranno più oggetto di contraddittorio, se non nel caso in cui l’ufficio disponga di ulteriori elementi da cui desumere la loro esistenza e quantificazione.

Fermo quanto sopra in ordine al riscontro circa la correttezza dei dati in possesso dell’ufficio, sarà in ogni caso possibile per il contribuente dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o sono state finanziate con redditi non soggetti a tassazione. In relazione a questo aspetto, l’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 e l’articolo 4 del D.M. 24 dicembre 2012 prevedono, infatti, che il contribuente possa dimostrare, oltre al diverso ammontare delle spese a lui attribuite, che il finanziamento delle stesse è avvenuto:

  • con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
  • con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
  • da parte di soggetti diversi dal contribuente.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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