Procedura per gli irreperibili assoluti solo con indicazione delle ricerche compiute

In tema di notifiche degli atti impositivi, è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente e spedito la raccomandata informativa ex articolo 140 cod. proc. civ., appostando la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”, senza ulteriore ripresa del processo notificatorio con indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune; dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18061, depositata ieri 24 giugno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla impugnazione di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, di cui si contestava l’illegittimità per omessa notifica di una delle quattro prodromiche cartelle di pagamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, la quale annullava l’atto impugnato. Pertanto, l’agente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la prima decisione, precisando che la notifica della cartella, effettuata ai sensi dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, fosse illegittima senza il successivo invio della raccomandata, atteso che l’ente della riscossione, in presenza di domicilio fiscale o della residenza nel Comune, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. e non con la procedura semplificata di cui al citato articolo 60.

L’agente della riscossione proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 in relazione all’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973. Sosteneva che, stante la momentanea assenza del destinatario, non potesse trovare applicazione il menzionato articolo 60, che concerne la diversa ipotesi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, bensì il disposto dell’articolo 140 cod. proc. civ.

La ricorrente asseriva inoltre che dovesse procedersi secondo le forme dell’articolo 60 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in un luogo sconosciuto e che, invece, nell’ipotesi in cui il contribuente risulti momentaneamente assente e risulti conosciuto l’indirizzo e la residenza, si deve procedere secondo quanto prevede l’articolo 140 cod. proc. civ.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta doglianza, rammentando innanzitutto che, per la notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli articoli 137 e 140 cod. proc. civ. e dell’articolo 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973, prevede che nel caso di irreperibilità “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’articolo 140 cod. proc. civ. ed il perfezionamento della notifica avviene al momento del ricevimento della lettera raccomandata informativa o con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. Invece, nei casi di irreperibilità “assoluta” del destinatario sono applicabili le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dall’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973 e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito della copia dell’atto di accertamento nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo Comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale (cfr., Cass. 13.11.2014, n. 24260; Cass. sent. 3.07.2013, 16696).

«Dunque – ha affermato la Corte – la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all’indirizzo indicato».

Ciò detto, i giudici di vertice hanno precisato che la procedura prevista dal citato articolo 60 non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria e, nel caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l’Ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (cfr., Cass. sent. 8.03.2019, 6765).

Pertanto, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, in luogo di quella di cui all’articolo 140 cod. proc. civ., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche al fine di verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente e cioè che questi non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (cfr., Cass. sent. 12.02.2020, n. 3378).

La Corte di Cassazione ha concluso affermando il principio di diritto su esposto e, quindi, ha rigettato il ricorso.

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