Novità in arrivo per i professionisti

Con lo schema di decreto Semplificazioni che dovrebbe a breve essere approvato in via legislativa, sono state introdotte nuove misure volte a semplificare alcuni meccanismi fino ad ora un po’ complessi per la fatturazione delle spese di vitto alloggio dei professionisti nei confronti del committente. Più in particolare, lo schema di decreto contiene due importanti novità:

  • la prima, inserita nell’art. 10, innova a partire dal 2015 la disciplina prevista per le spese di vitto ed alloggio, prevedendo che le stesse se sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne fruisce;
  • la seconda, prevista nell’art. 11, si riferisce alle società tra professionisti, e stabilisce che alle stesse si applichi il regime delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni di cui all’art. 5 del TUIR.

Con riguardo alla prima disposizione, il legislatore intende sostituire il secondo periodo dell’art. 54 co. 5, del TUIR in base al quale, nel testo attualmente in vigore, le spese di vitto e alloggio “sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura”. Tale disposizione, la cui applicazione pratica richiede di seguire una procedura alquanto farraginosa, e meglio spiegata dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.28/E/2006, costituisce una deroga alla regola generale prevista nello stesso art. 54, co. 5, del TUIR, secondo cui la deduzione delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista è soggetta ad un duplice limite: 75% della singola spesa sostenuta, e comunque nel limite del 2% dei compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta. La modifica proposta dallo schema di decreto prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono “compensi in natura” per il professionista che ne usufruisce. In buona sostanza, la proposta normativa intende neutralizzare tali spese in quanto non sostenute direttamente dal professionista, bensì dal committente, con la conseguenza che le stesse non assumono alcun rilievo reddituale, né in qualità di compensi né quali costi deducibili. Resta fermo che se tali spese sono sostenute direttamente dal professionista e da questi addebitate in fattura, le stesse restano deducibili secondo le regole generali ed i limiti in precedenza descritti (sul punto, si veda la C.M. n. 47/E/2008). Nulla viene detto in merito al regime fiscale applicabile in capo al committente che sostiene la spesa a favore del professionista, anche se pare fuori discussione che trattandosi di spese per vitto ed alloggio le stesse siano deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del 75%, ai sensi dell’art. 109, co. 5, del TUIR, mentre per quanto riguarda l’Iva la detraibilità è integrale in quanto tali spese non possono essere qualificate come spese di rappresentanza.

La seconda modifica, come anticipato, riguarda invece le società tra professionisti, ed è volta a dirimere la questione relativa alla qualificazione del reddito prodotto dalle stesse. In passato, infatti, l’Agenzia è più volte oscillata in via interpretativa, sostenendo ad esempio che le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2011 producono reddito di lavoro autonomo, nonostante siano assimilate alle snc (R.M. n. 118/2003), mentre quelle di ingegneria rientrano nel reddito d’impresa (R.M. n. 56/E/2006). Ora, come richiesto anche nella circolare CNDCEC n. 34/IR, lo schema di decreto precisa che i redditi prodotti dalle STP sono redditi di lavoro autonomo, attribuendo alle società tra professionisti il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti.

 

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