L’onere probatorio delle indagini finanziarie

L’articolo 32 del Dpr 600/11973 disciplina il cd. accertamento bancario, quale potere istruttorio dell’Amministrazione finanziaria. I versamenti e i prelevamenti non giustificati, infatti, possono essere utilizzati per rettificare i redditi in sede di accertamento, qualora il contribuente non dimostri che tali elementi siano irrilevanti ai fini fiscali o che siano già stati inclusi nella determinazione del reddito.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.

Nel gergo comune si è soliti qualificare le indagini finanziarie (o, meglio ancora, bancarie) come una forma di accertamento; nella realtà così non è, nel senso che il controllo svolto dai verificatori è semplicemente fondato su talune informazioni ritratte dai rapporti bancari e/o finanziari (articolo 32 del D.P.R. 600/1973).

Tali indagini seguono il seguente ordine logico:

  • gli intermediari finanziari comunicano i dati (generali e si sintesi) all’Anagrafe tributaria;
  • sulla base di indici di pericolosità si formalizzano delle liste dei soggetti da accertare (oppure, nell’ambito di normali attività di controllo si decide di verificare i conti);
  • si ottiene la prescritta autorizzazione e si richiedono i dati (dettagliati) agli intermediari;
  • si “forniscono” gli stessi dati al contribuente chiedendogli di giustificare le movimentazioni;

quanto non giustificato fa scattare le presunzioni. A tal proposito, valgono regole diverse a seconda dei contribuenti coinvolti. In particolare, è previsto che i versamenti non giustificati interessino tutti i contribuenti, mentre le disposizioni sui prelevamenti (a seguito delle modifiche operate dal D.L. 193/2016) operano solo in riferimento ai titolari di reddito d’impresa ed unicamente nelle ipotesi in cui siano di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.

I versamenti risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti nei confronti delle persone fisiche e delle imprese, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Se la presunzione in merito ai versamenti non “ricostruiti” appare di immediata percezione, non altrettanto può dirsi per quella relativa ai prelevamenti.

In linea di principio, il ragionamento è il seguente: se il contribuente utilizza somme non tracciate, può essere credibile che le medesime somme siano state impiegate per sostenere costi in nero. Chi sostiene costi in nero, presumibilmente, avrà anche dei ricavi in nero.

Essendo basati su presunzioni legali relativi, per gli accertamenti bancari l’onere probatorio è in capo al contribuente. La prova contraria consiste nell’analitica dimostrazione dell’irrilevanza di ciascuna singola operazione, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici.

Dalle varie pronunce della Corte di Cassazione è possibile ricavare i seguenti messaggi:

Secondo la Circolare 1/2018 non sono idonei a costituire prova contraria:

  • scritture private attestanti flussi di denaro (a titolo di anticipo o prestito);
  • mere dichiarazioni di parte.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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