Le novità degli studi di settore per il 2013 (2a parte)

In un precedente intervento abbiamo ricostruito la situazione del “cantiere” degli studi di settore per il 2013, evidenziando come le modifiche ad oggi note riguardano l’introduzione di ulteriori indicatori di coerenza economica, finalizzati ad intercettare anomalie nella segnalazione dei dati rilevanti ai fini degli studi.

Vediamo ora, nel dettaglio, in cosa consistono le novità.

L’indicatore di coerenza “Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” si applica alle imprese che indicano il valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. In particolare, il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è diverso da zero; ciò significa che l’attività svolta non è normalmente interessata da tale posta.

L’indicatore di coerenza “Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi” si applica alle imprese che indicano nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi, risulta minore di zero. L’indicatore si applica se il codice di attività principale e quelli delle attività secondarie indicati nel modello studi di settore appartengono ad un elenco di studi specificamente individuati.

L’indicatore di coerenza “Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, un valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, risulta minore di zero.

L’indicatore di coerenza “Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali” si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, un valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non indicano spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria è maggiore di zero e le spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto, sono pari a zero.

L’indicatore di coerenza “Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti” si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, la presenza di ammortamenti e non indicano un valore dei beni strumentali in proprietà. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli ammortamenti è maggiore di zero e il valore dei beni strumentali in proprietà è pari a zero.

L’indicatore di coerenza “Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro” si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non indicano il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro risulta maggiore di zero e il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione risultano pari a zero.

La struttura degli indici è tale per cui appare evidente la cautela necessaria alla compilazione delle informazioni da indicare nel modello di raccolta dati. Ad esempio, ove il soggetto non conduca più beni in leasing (in quanto riscattati nel precedente 2012) dovrà avere cura di indicare il bene strumentale (sempre per il valore di acquisto della società concedente) nel rigo dei beni strumentali “ordinari”, a pena di vedersi “contestare” la differente appostazione nel rigo dei beni in locazione finanziaria.

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