L’adesione del contribuente esclude l’impugnazione

Se il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione e l’Amministrazione ha emesso l’atto di definizione dell’accertamento, lo stesso è vincolante per il contribuente il quale deve limitarsi ad effettuare il pagamento.

È questo il principio richiamato nell’ordinanza n. 4966, depositata ieri, 24 febbraio.

Il caso riguarda un imprenditore che aveva manifestato la volontà di aderire a un processo verbale di constatazione redatto per i periodi d’imposta 2009, 2010, 2011 e 2012: l’adesione, però, riguardava soltanto le annualità 2009 e 2010.

Il contribuente aveva quindi ricevuto una cartella di pagamento per l’annualità 2009, che impugnava ritenendo violato l’articolo 5-bis D.Lgs. 218/1997 (oggi abrogato), in forza del quale “L’adesione di cui al comma 1 può  avere  ad  oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione”.

La CTR accoglieva il ricorso del contribuente, qualificando nullo l’atto di definizione e conseguentemente carente di presupposto la successiva cartella di pagamento.

L’Amministrazione finanziaria presentava ricorso per cassazione, ritenendo che la previsione dell’articolo 5-bis D.Lgs. 218/1997 dovesse essere letta nel senso che l’adesione deve avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione; non ha invece alcun rilievo la circostanza che non tutti i periodi d’imposta siano stati oggetto di adesione, anche in considerazione della autonomia di ogni annualità di imposta.

La Corte di Cassazione, nell’analizzare la questione ha preliminarmente ritenuto non accoglibili le tesi prospettate dall’Amministrazione finanziaria, chiarendo che, aderendo al tenore letterale della norma, l’adesione del contribuente deve riguardare tutti gli eventuali periodi d’imposta interessati dalle violazioni e non solo alcuni di essi.

Nonostante quanto precisato, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che, se il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione e l’Amministrazione ha emesso l’atto di definizione dell’accertamento, lo stesso è vincolante per il contribuente: pertanto, se non viene effettuato il pagamento di quanto indicato, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente iscrivere l’importo a ruolo, con conseguente successiva notifica della cartella di pagamento.

Estendendo, infatti, anche alla fattispecie in esame i principi espressi in materia di accertamento con adesione, deve ritenersi che, una volta definita l’adesione, al contribuente non resta che eseguire l’accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto; è invece esclusa la possibilità di impugnare l’accordo.

Nello specifico, il contribuente ha la possibilità di impugnare l’atto di definizione soltanto nel caso in cui intenda far valere la non corrispondenza tra gli importi indicati e quelli dovuti per effetto dell’acquiescenza prestata al processo verbale di constatazione: se, infatti, l’atto di definizione contiene contestazioni manifestamente erronee non possono essere limitati i diritti del contribuente.

Nel caso oggetto di esame, però, il contenuto dell’atto di definizione dell’accertamento corrisponde alle contestazioni indicate nel processo verbale di constatazione (seppur con riferimento a determinati anni) e il contribuente non ha impugnato l’atto di definizione dell’accertamento, ragion per cui la pretesa del Fisco si è ormai cristallizzata, non essendo più possibile contestarne la legittimità.

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