L’accesso all’interno dell’abitazione in presenza di gravi indizi

Per poter effettuare un accesso all’interno dell’abitazione del contribuente occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In tal senso, il combinato disposto degli articoli 33 D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e 52 D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, evidenziano le regole sostanziali in tema di accessi, ispezioni e verifiche.

In particolare, l’articolo 52 citato, al comma 2, afferma: “L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma [locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali e in quelli utilizzati dagli enti] può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni”.

La mancanza dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica comporta, come indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26454/2008, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, in quanto identificabili come “attività compiute in dispregio del fondamentale diritto all’inviolabilità del domicilio essere assunte, di per sé, a giustificazione ed a fondamento di atti impositivi”.

Ne discende che l’autorizzazione del pubblico ministero è strumentale all’attuazione del principio costituzionale di inviolabilità del domicilio.

Così, al fine di vagliare la legittimità di un avviso di accertamento conseguente ad un accesso domiciliare, ha il dovere di:

  • verificare la presenza del concorso di gravi indizi;
  • controllare la correttezza dell’apprezzamento dei gravi indizi, in quanto occorre che sia presente il riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisce valenza indiziaria;
  • negare la legittimità dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto delle prove.

In merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6836/2009, ha evidenziato che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi deve avvenire ex ante.

Nell’ipotesi in cui gli elementi siano stati acquisiti senza autorizzazione, l’accertamento non può dichiararsi nullo, in quanto solo le parti legate da un nesso di insostituibile e necessaria consequenzialità risultano inutilizzabili.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, con le sentenze n. 11672/2013 e n. 5382/2016, l’inutilizzabilità non colpisce le prove che potrebbero essere comunque raccolte, seppur con modalità diverse, fuori dalla porta dell’abitazione o per strada.

Si evidenzia, infine, che l’autorizzazione richiesta del procuratore della Repubblica non è un atto autonomamente impugnabile, in quanto ogni contestazione deve essere effettuata in sede del successivo ricorso avverso l’accertamento.

Diversamente, se l’attività di accertamento non dovesse concludersi con un atto di accertamento, l’autorizzazione può essere impugnata dinanzi al giudice tributario.

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