L’accertamento parziale

Tanto l’accertamento parziale quanto l’accertamento integrativo rappresentano una deroga alla regola generale imperniata sul principio di unicità e globalità dell’atto accertativo.
Al fine di approfondire le due tipologie di accertamento, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza l’accertamento parziale.

In linea generale, l’ufficio, nel momento in cui sottopone a controllo la posizione del contribuente, deve prendere in esame tutte le variabili che incidono sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, valutando globalmente la correttezza del comportamento tenuto nel corso del periodo di imposta.

L’eccezione di maggior rilievo alla regola appena enunciata è contenuta negli articoli 41-bis D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, in virtù dei quali gli uffici possono, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice e nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972, limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, determinati sulla base di elementi specifici.

Tale eccezione è finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria di procedere immediatamente con l’emissione dell’atto di recupero in presenza di elementi che, per loro natura, non richiedano lo svolgimento di particolare attività istruttoria in quanto già immediatamente utilizzabili. Si tratta, in particolare, dei dati acquisiti a seguito di:

  • accessi, ispezioni e verifiche;
  • indagini finanziarie;
  • risposte ai questionari e alle richieste di documentazione;
  • segnalazioni della Direzione Centrale accertamento, di una Direzione Regionale ovvero di un altro ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, della Guardia di finanza o di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
  • dati in possesso dell’Anagrafe tributaria.

Per essere considerati “immediatamente utilizzabili” tali elementi devono permettere di evidenziare l’esistenza di:

  • redditi o maggiori redditi non dichiarati;
  • deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti;
  • imposte o maggiori imposte non versate;
  • ai fini Iva, corrispettivi o imposta in tutto o in parte non dichiarati;
  • ai fini Iva, detrazioni in tutto o in parte non spettanti.

Una tipologia del tutto particolare di accertamento parziale è l’accertamento da studi di settore. Ai sensi dell’articolo 70, commi 1 e 2, L. 342/2000, infatti, gli accertamenti basati sugli studi di settore vengono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, anche l’intervenuta definizione in acquiescenza o in adesione dei predetti accertamenti non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice da parte dell’ufficio, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a), D.Lgs. 218/1997.

Dette disposizioni si applicano anche agli accertamenti da parametri.

In presenza di accertamenti parziali non trova applicazione l’articolo 44 D.P.R. 600/1973 che disciplina la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna è altresì approfondito l’accertamento integrativo.

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