La società sopravvive all’estinzione solo per il Fisco

Come è noto, il 19 settembre scorso il Governo ha approvato la seconda versione dello
“Schema di Decreto Legislativo recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” in attuazione della L. n. 23/2014, che ha disposto la delega al Governo per l’attuazione di un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita.
Nel capo dedicato all’
eliminazione degli adempimenti superflui spicca una norma,
l’art. 28, non contenuta nella
prima versione della bozza di Decreto Legislativo che, seppur non attinente al tema trattato in quanto non finalizzata all’eliminazione di alcun adempimento, è destinata a produrre
effetti rilevanti sulle società di cui si chiede la
cancellazione dal Registro delle imprese.
La citata norma modifica gli effetti dell
’estinzione della società disciplinata dal codice civile disponendo che
“ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del cod.civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
L’intervento è finalizzato a
coordinare le disposizioni di cui al codice civile, come modificate dalla riforma del diritto societario del 2003, che ha disposto l’estinzione della società con effetto dalla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, e le
norme riguardanti la validità e l’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, al fine di evitare che le azioni di
recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere
vanificate.
A tal proposito, si rileva un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare Cass. SS.UU. nn. 4060/2010, 4061/2010, 4062/2010), che sostiene la
natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con l’effetto conseguente dell’estinzione della società di capitali
indipendentemente dalla esistenza di crediti e debiti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora definiti al momento della cancellazione.
L’orientamento indicato ha
superato il precedente, secondo il quale la cancellazione dal Registro delle imprese
non determinava l’
estinzione della società fino al momento della conclusione di tutti i rapporti giuridici
pendenti facenti capo alla società stessa.
La normativa civilistica è funzionale a garantire
tempi brevi e certi della cancellazione e della realizzazione dei conseguenti effetti, ma tale celerità si
scontra con la realizzazione delle azioni di controllo e
recupero fiscale e contributivo, regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e l’avvio anche in tempi
successivi rispetto alla estinzione secondo la normativa civilistica.
L’intento di
agevolare gli enti creditori nelle loro azioni di recupero, in particolare
Amministrazione finanziaria e INPS, non è certo celato.
Il termine di cinque anni è stato individuato avuto riguardo, in particolare, i
termini per l’accertamento in ipotesi di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Iva, di cui agli artt. 43, co. 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, c. 2 del d.P.R. n. 633/72.
Il citato art. 28 dello schema di decreto legislativo interviene anche in tema di
responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci modificando l’art.
36 del d.P.R. n. 602/73.
Nello specifico, i
liquidatori dei soggetti all’IRES che non versano, con le attività della liquidazione, le imposte dovute nel periodo della liquidazione stessa e per quelli anteriori,
rispondono in proprio
se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è
commisurata all’importo
dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di
graduazione dei crediti.
Infine, con riguardo al denaro e ai beni
assegnati anteriormente alla liquidazione o in tal sede, viene aggiunta al co. 3 del predetto art. 36, la disposizione per la quale tale assegnazione si
presume proporzionalmente equivalente alla
quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva prova contraria.

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