La notifica al coniuge richiede la raccomandata al destinatario

La notifica di un atto impositivo può essere effettuata anche nei confronti di un convivente, di un vicino di casa o di altro soggetto (es. il portiere dell’immobile); tuttavia, per rendere valida la procedura di notifica, occorre successivamente inviare al contribuente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale concetto è stato espresso dalla suprema Corte di cassazione la quale, con l’ordinanza n. 17235 del 02.07.2018, ha accolto il ricorso presentato da una persona fisica che contestava la procedura di notifica dell’avviso di accertamento e della correlata pretesa erariale nei suoi confronti.

In particolare, nel caso oggetto della controversia, la notifica dell’atto era stata effettuata con lettera raccomandata consegnata alla moglie del contribuente, senza procedere al successivo inoltro di una specifica informativa nei confronti del destinatario.

In via preliminare occorre richiamare le disposizioni civilistiche previste in subiecta materia, rappresentando che l’articolo 139 c.p.c., rubricato “Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”, prevede che la notifica degli atti deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Nella particolare ipotesi in cui il destinatario dell’atto risulti assente, l’ufficiale giudiziario può consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Inoltre, in mancanza delle persone sopra indicate, la copia dell’atto può essere consegnata al portiere dello stabile dove è situata l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Infine, nell’ipotesi in cui anche lo stesso portiere non sia disponibile, la notifica può essere effettuata al vicino di casa che accetti di riceverla.

L’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevede che le notifiche al contribuente devono essere effettuate sulla base delle norme previste dagli articoli 137 e ss. c.p.c..

Da ultimo, l’articolo 7-quater D.L. 193/2016 ha modificato l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevedendo, a far data dal 1° luglio 2017, la possibilità di notificare gli avvisi e gli atti di accertamento mediante utilizzo di posta elettronica certificata.

In merito, una prima pronuncia in tema di notifica degli atti impositivi è intervenuta da parte della giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza n. 7638 del 28.03.2018, nella quale la suprema Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.

Gli ermellini hanno precisato che in assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda, purché non infraquattordicienne o palesemente incapace.

Secondo tale approccio ermeneutico graverebbe quindi sul destinatario dell’atto, che contesta la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso.

Più di recente, sempre la Corte di cassazione, con la richiamata ordinanza n. 17235 del 02.07.2018, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di notifiche degli atti impositivi.

Sullo specifico punto, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato che sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973, qualora la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha potuto sottoscrivere lo stesso.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo notificatore deve consegnare o depositare la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui deve essere trascritto il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla base di un consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, il consegnatario deve inoltre sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa, al destinatario finale: questo costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica.

In definitiva, accogliendo il ricorso presentato dal contribuente, ai fini del perfezionamento della notifica occorre che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in precedenza richiamata, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo a tal fine sufficiente la mera spedizione della stessa.

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