Irretroattiva la limitazione alla presunzione sui prelievi

Il D.L. 193/2016 ha modificato l’articolo 32 D.P.R. 600/1973, limitando l’operatività delle presunzioni legali derivanti da operazioni bancarie di prelevamento non giustificate.

In particolare, la novella normativa ha previsto che solo per i prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese – qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili – scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

A tal proposito, si ricordi anche che la Corte Costituzionale, con sentenza 228/2014, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole “o compensi”, in quanto da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da conti correnti bancari effettuati da lavoratori autonomi e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell’ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivi di reddito.

Ebbene, nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la irretroattività della limitazione alla presunzione sui prelievi.

Alla risposta n. 48 si legge testualmente che “La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili, mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione 225/2016), a base delle rettifiche e degli accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione”.

In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, le succitate modifiche, riguardando l’attività istruttoria e non quella di accertamento, operano dal 3 dicembre 2016, con la conseguenza che non possono essere fatte valere nei giudizi in corso.

Sul punto, è necessario tuttavia evidenziare come l’Agenzia delle Entrate abbia valutato, nel corso degli anni, differentemente le modifiche in tema di controlli fiscali, a seconda del fatto che queste siano state favorevoli al contribuente oppure all’Erario.

Non si dimentichi infatti che, sempre in tema di indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate, quando la L. 311/2004 aveva esteso la presunzione sui prelievi ai possessori di reddito di lavoro autonomo, con la circolare AdE 10/E/2005 aveva affermato che “gli effetti di tali modifiche si riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo”, in quanto aventi ad oggetto poteri istruttori.

In definitiva, appare evidente come l’Agenzia delle Entrate faccia conseguire, sulla base della stessa motivazione (modifica che agisce sull’istruttoria e non sull’accertamento), effetti diametralmente opposti (retroattività o irretroattività), a seconda che la modifica sia o meno ad essa favorevole.

Ovviamente, l’auspicio dei contribuenti è quello di trovare conforto in una diversa interpretazione delle Commissioni tributarie.

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