Indeducibili le royalties se manca la certezza e la determinabilità

La mancanza di documentazione e i criteri criptici di determinazione dei compensi possono indurre l’Amministrazione finanziaria a contestare la certezza, la determinabilità e l’inerenza dei costi. In questo caso è quindi il contribuente a dover documentare l’effettività delle spese. Non sussiste invece alcun onere, per l’Amministrazione finanziaria, di provare la simulazione dei contratti e il correlato intento elusivo.

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12267, depositata ieri, 10 maggio.

Il caso riguarda una SpA raggiunta da un avviso di accertamento con il quale venivano recuperati Ires, Irap e Iva con riferimento ai costi relativi a contratti di utilizzazione dei diritti esclusivi di licenza (c.d. “royalties”), essendo ritenuti privi dei requisiti di certezza e determinabilità, oltre ad esserne stata contestata anche l’inerenza.

Le suddette royalties derivavano da alcuni contratti stipulati dopo un’operazione di conferimento d’azienda: più precisamente, l’azienda conferente aveva escluso le immobilizzazioni immateriali (know how) qualificandole come di difficile valorizzazione e le aveva quindi concesse successivamente in uso alle società conferitarie.

Le royalties venivano computate con criteri a forfait (percentuale del volume d’affari, criterio tra l’altro non sempre rispetto e che aveva visto la corresponsione di royalties pure in assenza di un commisurato volume d’affari) e questo aveva indotto l’Agenzia delle entrate a ritenere i costi privi di riscontri documentali certi.

La CTR, tuttavia, riteneva la fattispecie compatibile con la libertà d’impresa, ispirata alle complesse logiche infra-gruppo.

Di diverso avviso, però, si è mostrata la Corte di Cassazione, la quale è tornata a valorizzare la circostanza che non vi fosse alcun criterio oggettivo in base al quale erano addebitati i costi, così come non vi era alcuna traccia documentale delle prestazioni svolte a fronte degli esborsi monetari (studi, reports, relazioni, stime, corrispondenze, ecc.).

Segnatamente, proprio la mancanza di documentazione escluderebbe la possibilità di appurare la rispondenza dei contratti di know how e dei costi ad essi correlati a criteri non meramente forfettari e votati a mere logiche di ripartizione dei flussi finanziari interni al gruppo di imprese. Le spese che implicano la ripartizione di costi all’interno del gruppo non si palesano certe ed effettive, congrue ed inerenti, secondo l’avviso erariale”.

Il meccanismo di determinazione delle spese deve infatti essere trasparente e idoneo a far comprendere le modalità concrete di quantificazione degli importi.

Era onere del contribuente, d’altra parte, documentare l’effettività dei costi e l’inerenza degli stessi.

Ha errato, invece, la CTR nel ritenere indimostrata, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’elusività delle operazioni: la questione, infatti, ruotava intorno ai concetti di certezza e inerenza dei costi, che dovevano essere provati dal contribuente.

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