Indagini finanziarie valide anche nei confronti di privati

Le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, anche delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e non obbligate alla tenuta delle scritture contabili. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 31 gennaio 2017, n. 2432.

La vicenda trae origine dal compimento di indagini finanziarie sul conto corrente bancario di una ragazza, che avevano rivelato l’esecuzione di quattro operazioni di versamento in denaro contante riferibili al padre. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate emetteva a carico di quest’ultimo un avviso di accertamento di maggior reddito ai fini Irpef, con il quale contestava la disponibilità di un reddito diverso derivante dallo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo occasionale.

Il padre proponeva ricorso avverso l’atto di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello, che veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sulla base della considerazione per la quale, “in caso di accertamento riferito ad attività diverse, era onere dell’Ufficio e non del contribuente dimostrare l’esistenza dello svolgimento da parte del contribuente di quelle attività diverse”.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 per aver posto a carico dell’Ufficio l’onere della prova dello svolgimento di attività diverse dalle quali sono derivati i redditi desunti dagli accertamenti bancari.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato tout court che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come è reso palese dal richiamo operato dalla norma citata all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale – osserva la Suprema Corte – la presunzione legale in oggetto si articola secondo due diverse modalità, distintamente previste nella prima e nella seconda parte del secondo periodo del punto n. 2, comma 1, articolo 32 D.P.R. 600/1973:

  1. i dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973;
  2. la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa (si ricordi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo).

Conseguentemente, le operazioni di prelevamento conservano validità presuntiva per i soli titolari di reddito d’impresa, mentre le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale per tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno alcuna rilevanza allo stesso fine.

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, tenuto conto che il contribuente non ha adempiuto all’onere della prova contraria, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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