Indagini finanziarie: come fornire la prova contraria sui prelevamenti?

Nel corso di una verifica fiscale, le indagini finanziarie consentono di individuare la reale capacità contributiva del soggetto ispezionato e, simmetricamente, ricostruire il volume d’affari del soggetto passivo.

A livello normativo, il potere di effettuare le indagini bancarie e finanziarie è disciplinato dall’articolo 51, comma 2, n. 7), D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 32, comma 1, n. 7), D.P.R. 600/1973.

Con la L. 311/2004, il legislatore ha ampliato la portata applicativa delle indagini finanziarie e, in particolare, ha previsto:

  • la possibilità di inviare le richieste da parte dell’amministrazione finanziaria, alle banche, alle Poste Italiane, a tutti gli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio (SGR), alle società fiduciarie (L. 1966/1939), alle società di investimento mobiliare (SIM), nonché alle società di investimento non residenti iscritte all’albo di cui all’articolo 20, D.Lgs. 58/1998 (TUF);
  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo delle indagini finanziarie: mentre in precedenza era possibile richiedere, mediante l’invio di specifici questionari, unicamente la copia dei conti intrattenuti con il contribuente e degli “ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti”, attualmente è possibile acquisire tutti i dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi;
  • la possibilità di acquisire esclusivamente in via telematica i dati e le notizie richieste (mentre in precedenza i dati venivano trasmessi in formato cartaceo).

A livello operativo, il ricorso alle indagini finanziarie rientra nella piena discrezionalità dei verificatori i quali, tuttavia, nel richiedere la prescritta autorizzazione all’acquisizione di copia dei conti correnti all’Autorità competente (Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale), devono indicare le motivazioni che spingono i verificatori a ritenere necessario l’avvio dell’indagine finanziaria.

Circa l’opportunità di richiedere l’avvio delle indagini finanziarie, la Gdf, con la circolare 1/2008, ha individuato le ipotesi al ricorrere delle quali appare quanto meno auspicabile attivare lo strumento di indagine bancaria, soprattutto in ragione della particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare; tra queste casistiche possono essere comprese:

  • le forme di evasione totale o paratotale;
  • le ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili o di loro tenuta in maniera palesemente inattendibile;
  • i casi di frode fiscale e le altre fattispecie penali tributarie;
  • le situazioni di evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti (Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare n. 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 2, pagina n. 26).

A livello soggettivo, le indagini finanziarie possono essere richieste nei confronti:

  • delle persone fisiche;
  • delle società di persone e degli enti assimilati;
  • delle associazioni tra artisti e professionisti;
  • degli enti pubblici e privati non commerciali;
  • delle società e gli enti di ogni tipo (es. società di capitali), anche senza personalità giuridica, delle stabili organizzazioni di soggetti esteri non residenti;
  • delle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato cui sia riconducibile una posizione giuridica rilevante dal punto di vista tributario, come sopra evidenziato.

Sullo specifico tema, si cita l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, pervenuto con la recente ordinanza n. 33955/2023, ove gli ermellini hanno trattato il tema dei prelevamenti bancari non giustificati nell’ambito dei quali l’imprenditore può fornire idonea prova contraria, al fine di evitare la constatazione di maggiori elementi reddituali.

I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio in base al quale “In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili”.

Successivamente, scatta l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cassazione n. 13112/2020).

In definitiva, come affermato dai Supremi giudici, ricostruendo il reddito con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza n. 10/2023 della Corte Costituzionale, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati (e quindi occulti), scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, “il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.

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