Nel settore delle agenzie funebri è frequente la sottofatturazione, favorita anche dai limiti fiscali alla detraibilità delle spese funerarie, e i controlli si fondano su analisi documentali ed elementi extracontabili. I verificatori incrociano dati su acquisti, servizi resi e riscontri esterni per stimare ricavi non dichiarati, legittimando accertamenti analitico-induttivi anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nei confronti delle piccole imprese la ricostruzione dei ricavi avviene, generalmente, attraverso le indicazioni fornite nelle metodologie di controllo predisposte dalla stessa Amministrazione finanziaria, che puntano sostanzialmente all’individuazione dell’occultamento del corrispettivo conseguito, “sfruttando” l’art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993, conv. con modif. nella Legge n. 427/1993, norma che ha integrato, di fatto, l’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e l’art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, tali accertamenti possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Nel comparto delle agenzie funebri è possibile riscontrare la sottofatturazione della prestazione resa, che è anche “favorita” dalla limitata deducibilità fiscale delle spese funerarie, per cui spesso i clienti si “accontentano” del rilascio di una fattura pari all’importo deducibile (nel 2025, la detrazione rimane fissata al 19% dell’importo massimo di 1.550 euro, per ciascun decesso; l’importo massimo detraibile, quindi, è pari a 294,50 euro).
Al fine di verificare l’attendibilità delle risultanze contabili, i verificatori valutano gli elementi indiziari ricavabili dai controlli e riscontri, effettuati diversamente in ragione delle modalità organizzative dell’impresa, puntando, sostanzialmente, sull’analisi dei corrispettivi risultanti dalle ricevute e dalle fatture, scomponendoli e imputandoli secondo la tipologia di lavori svolti (forniture di base e servizi accessori), rilevando, altresì, l’eventuale documentazione extracontabile rinvenuta.
In queste attività, per ricostruire la tipologia, il numero e i prezzi dei servizi resi, i verificatori, in genere, pongono a confronto i beni (feretri, urne cinerarie, ecc.) acquistati nell’anno, al netto delle loro rimanenze iniziali e finali con uno o più di una serie di dati di riscontro (il numero di denunce mortuarie effettuate dall’impresa nell’anno oppure il numero di trasporti effettuati e riportato nel registro dei defunti e le altre informazioni acquisite presso il Comune, tra cui anche le tariffe dei servizi cimiteriali approvate dall’Ente, che costituiscono un riferimento minimo per la valutazione dei prezzi realmente praticati; il numero delle transazioni riportate nel registro degli affari previsto dall’art. 120, R.D. n. 773/1931 (T.U. di P.S.); il numero dei necrologi pubblicati nei quotidiani locali a nome dell’impresa; le risposte ai questionari inviati ai clienti dell’impresa, etc). Determinato ciò, gli “007” del Fisco procedono a calcolare il prezzo medio praticato per ogni servizio funerario e moltiplicarlo, poi, per il numero dei servizi individuati (cfr. Cass., ord. n. 30778/2018, dove i verificatori hanno incrociato le fatture emesse e le fatture passive relative ai costi delle merci, ponendole a confronto con le incongruenze extra contabili riscontrate – numero elevato di manifesti utilizzato a fronte del numero modesto di funerali denunciati; confronto fra acquisti e rimanenze di magazzino, incluse le imbottiture contestate come non essenziali per il contribuente e per le quali l’ufficio ha riconosciuto uno scarto del 10%).
Inoltre, se in un determinato periodo all’ammontare degli acquisti dei materiali non corrisponde un correlato ammontare dei ricavi (calcolato sulla base dei rapporti precedentemente accertati tra i 2 componenti), in assenza di plausibili giustificazioni, i verificatori possono pervenire alla logica presunzione di omessa fatturazione di una parte dei corrispettivi
Così come il controllo incrociato tra la documentazione rinvenuta e le dichiarazioni rese dai parenti dei defunti, unito alle ulteriori incongruenze extracontabili riscontrate, legittima la ricostruzione dei ricavi operata dai verificatori, con il metodo analitico induttivo, in assenza di alcuna smentita da parte del contribuente. È questo il caso trattato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 210 del 4 gennaio 2024. In particolare, era emerso che all’importo indicato in ricevuta, regolato con assegni, si “aggiungeva” una differenza pagata in contanti; oltre a ciò, erano state rinvenute fatture con l’importo precompilato ma senza indicazione del destinatario e della data. LA CTR, ritenuti precisi e concordanti gli elementi raccolti dai verificatori, ha osservato che quei dati non risultavano “smentiti” dalla pur ampia documentazione versata in atti, rilevando, con riferimento alle specifiche critiche mosse dalla contribuente, che la bassa percentuale delle “interviste ai clienti” rispetto al totale delle prestazioni andava comunque comparata alla luce delle rilevanti movimentazioni in entrata e in uscita sui conti dei 2 soci e che la percentuale media di sotto fatturazione calcolata dall’ufficio era congrua, tenuto conto del gran numero di fatture riscontrate e non consegnate ai parenti dei defunti e di quelle prive di nominativo (sul punto, cfr. l’ordinanza n. 6616 del 16 marzo 2018, con cui la Corte di Cassazione ha avallato l’individuazione dei servizi funebri forniti e il loro costo, operata anche attraverso l’invio di questionari ai clienti, parenti del defunto).
