Il domicilio digitale ai nastri di partenza

Il comma 5, dell’articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973, prevede che i soggetti di cui all’articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005 – domicili digitali eletti delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese – possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che, per legge, devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 379575 del 7 ottobre 2024).

Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui sopra possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il domicilio digitale speciale è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Servizio messo a disposizione in questi giorni, come si legge nel comunicato stampa n. 13 del 12 marzo 2025.

L’Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. Con le medesime modalità sono comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato; la revoca è manifestata mediante apposita funzionalità.

Il cittadino che sceglie la nuova modalità può accedere con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà, a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione.

Ciascun utente avrà la possibilità di eleggere un unico domicilio digitale e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri. La procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti “Ini-Pec”.

Ricordiamo che, in forza di quanto disposto dal comma 6, dell’articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973, ai fini della notificazione e dell’invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, l’Agenzia delle entrate deve provvedere costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 58/2022.

Il gestore della piattaforma provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle entrate- Riscossione, nell’elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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