È onere del contribuente straniero comunicare alle Entrate il trasferimento all’estero

Con l’ordinanza n. 17355, depositata ieri, 30 maggio, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla disciplina prevista per le notificazioni ai contribuenti non residenti.

Un contribuente, raggiunto da una cartella di pagamento, chiedeva la declaratoria di nullità della stessa per inesistenza della notificazione, essendo stata effettuata mediante il deposito dell’avviso presso il comune, nonostante il contribuente avesse effettivamente trasferito la propria residenza all’estero (USA) da quattro anni, come facilmente rilevabile presso l’Ufficio dell’Anagrafe, al quale il contribuente aveva comunicato il proprio nuovo indirizzo all’estero.

Pur risultando vittorioso in secondo grado, il contribuente è però risultato soccombente dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973, per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/1972.

La notificazione ai contribuenti non residenti è pertanto validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 cod. civ..

In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di variazione dei dati di cui all’articolo 60, comma 3, D.P.R. 600/1972.

In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), in ossequio alle quali, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 c.p.c. (disciplinante l’irreperibilità o il rifiuto di ricevere la copia), in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi delle previsioni appena richiamate qualora gli stessi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Considerato che, nel caso di specie, l’utilizzo dei registri dell’Aire e del registro delle imprese non riguardavano il contribuente (in quanto straniero, e, quindi, non iscritto nel registro anagrafico apposito previsto per i cittadini italiani residenti all’estero), poteva trovare applicazione soltanto la previsione in forza della quale assumono rilievo i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti comunicati all’Agenzia delle entrate, essendo altrimenti validamente esperibile la procedura dettata dall’articolo 140 c.p.c..

Correttamente, quindi, la copia della cartella di pagamento è stata depositata nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi, ovvero, ai sensi dell’articolo 58 D.P.R. 600/1972, nel comune in cui le persone non residenti hanno prodotto il reddito.

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