Domanda di rimborso e sgravio dei dazi anche per il rappresentante

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di domanda e concessione di rimborso e di sgravio dei dazi doganali, al fine di uniformare le procedure in materia.

Preliminarmente, è opportuno rammentare la differenza concettuale tra la nozione di rimborso e quella di sgravio. In virtù delle definizioni contenute nell’articolo 5 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013):

  • il rimborso rappresenta la restituzione dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione che sia stato pagato;
  • lo sgravio costituisce l’esonero dall’obbligo di pagare un importo a titolo di dazio all’importazione o all’esportazione non ancora pagato.

Ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione, è possibile procedere al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione quando sussiste uno dei seguenti motivi:

  1. importo del dazio applicato in eccesso, ovvero non legalmente dovuto;
  2. merci difettose o non conformi alla clausole del contratto;
  3. errore delle Autorità competenti;
  4. equità;
  5. invalidamento della dichiarazione in dogana ex articolo 174 del Codice Doganale dell’Unione.

Ciò posto, si rileva che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota in esame, ha rammentato innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 172 Regolamento di esecuzione UE n. 2015/2447 della Commissione del 24/11/2015, la domanda di rimborso o di sgravio può essere presentata:

  • dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi;
  • oppure, da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.

Sul punto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta con la circolare 8/D/2016, escludendo, in base alla disposizione sopra citata, la possibilità di presentare la domanda di rimborso o di sgravio per il rappresentante dei soggetti suindicati.

Tuttavia, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, emanata a fronte delle richieste pervenute dalle strutture periferiche, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto superata la citata interpretazione, riconoscendo anche al rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare l’importo dei dazi la possibilità di presentare la domanda di rimborso o di sgravio.

Ha trovato conferma, pertanto, quanto era già stato indicato nel comunicato 11 luglio 2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a fronte di uno specifico chiarimento che era pervenuto da parte della Commissione.

Infine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella nota in esame, ha impartito agli uffici periferici opportune istruzioni, da seguire quando la domanda di rimborso o di sgravio è presentata dal rappresentante, per scongiurare il rischio che le somme rimborsate o sgravate non vadano a beneficio dell’effettivo titolare.

In particolare, è previsto che nei casi in cui la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi venga presentata dal rappresentante per conto od in nome e per conto del titolare del credito, gli Uffici delle dogane competenti, al fine di accertare la validità del titolo abilitante alla rappresentanza in dogana (mandato/procura) nello specifico contesto, nonché scongiurare il rischio che delle somme rimborsate o sgravate non ne benefici l’effettivo creditore (soggetto rappresentato), dovranno:

  • sempre avere la certezza dell’esistenza e dell’attualità del potere di rappresentanza specifico per la richiesta di rimborso o di sgravio presentata;
  • notificare la decisione inerente il rimborso o lo sgravio dei dazi, oltre che al richiedente/rappresentante, anche al titolare del credito (soggetto rappresentato).

 

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