Decreto fiscale: la definizione agevolata dei PVC

Tra le tante novità introdotte dal D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, vi è quella contemplata dall’articolo 1, il quale disciplina la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, sempre all’ambìto fine di ripristinare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

In linea generale, la norma citata permette di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, presentendo la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Ambito di applicazione

La misura in parola è applicabile a tutti i processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929 e consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni contestate in materia di:

  1. imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe ed Iva;
  2. risorse proprie tradizionali UE (in tal caso, saranno dovuti anche gli interessi di mora, previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e decorrenti dall’1 maggio 2016, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo).

Costituisce causa di esclusione dalla definizione agevolata dei PVC la notifica di un avviso di accertamento o consegna di un invito al contraddittorio prima del 24 ottobre 2018. In tal caso, una soluzione potrebbe essere la definizione agevolata degli avvisi di accertamento ex articolo 2 D.L. 119/2018.

Termini

Le dichiarazioni di regolarizzazione delle violazioni constatate nei verbali devono essere:

  • inoltrate entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • relative a violazioni attinenti ai periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette (articolo 43 D.P.R. 600/1973) e dell’Iva (articolo 57 D.P.R. 633/1972).

In caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009), è previsto il raddoppio del termine di decadenza.

Precisazioni e chiarimenti

Ai fini della regolarizzazione non è possibile utilizzare in dichiarazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite di precedenti esercizi (articoli 8 e 84 Tuir), anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

Se il processo verbale di constatazione riguarda dei soggetti che producono redditi in forma associata (articolo 5 Tuir) oppure che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 Tuir), anche i soci hanno la possibilità di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Perfezionamento ed effetti

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il contestuale pagamento delle imposte, da effettuarsi entro il 31 maggio 2019, in unica soluzione o della prima rata, con un massimo di venti rate trimestrali.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

In caso di mancato perfezionamento della procedura l’ufficio competente procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni contestate. In tal caso, i termini di accertamento per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 sono prorogati di 2 anni, in deroga all’articolo 3, comma 1, L. 212/2000 che sancisce l’irretroattività delle norme tributarie.

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