Costi per carburanti ed accertamenti fiscali

Ad un anno dalla  pubblicazione dell’interessante
articolo di Luca Caramaschi  sull’inserimento delle schede carburanti  nello spesometro, torniamo nuovamente sull’argomento  dei
costi  per carburanti  al fine di soffermarci sui suoi  “difficili”
rapporti con il Fisco
E non potrebbe essere diversamente, dato che i predetti costi sono presenti come componenti negativi di reddito nella stragrande maggioranza di
titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, e che il Legislatore ha posto una serie di adempimenti ai fini della corretta contabilizzazione di un documento che, ai sensi del
d.P.R. n.444/97, sostituisce la classica fattura: la
scheda carburante. Quest’ultima infatti deve
contenere tutta una serie di informazioni, le cui assenze divengono puntualmente
oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di verifica, con conseguente ripresa a tassazione dell’imposta sui redditi sul costo dedotto e dell’IVA detratta.   
Come comportarsi in sede di difesa innanzi a tali pretese?
Prima di tutto è necessario poter dimostrare il
nesso tra la spesa sostenuta e la sfera aziendale, richiamando il principio di inerenza trasposto nell’art.109, co.5 del Tuir (e specularmente all’art. 19 del d.P.R. n.633/1972 in materia di IVA), ed evidenziando come il carburante sia stato utilizzato per rifornire automezzi
ed autoveicoli aziendali; a tal proposito tornerà sicuramente utile produrre copia del libro cespiti, fatture d’acquisto, contratti di leasing, ecc…
Venendo poi alle
informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nelle schede carburante (ai sensi degli
artt.2, 3 e 4 del d.P.R. 444/97), analizzando gli
orientamenti di merito si può notare una certa apertura da parte dei Giudici
in favore del contribuente; ne sono un esempio le sentenze della CTR Basilicata n.84 del 07.04.11 o la CTR Toscana n.53 del 15.04.13, nelle quali viene
ammessa la deducibilità del costo (e la detraibilità ai fini iva)
anche qualora siano assenti talune delle suddette informazioni, purché sia dimostrabile la connessione tra i rifornimenti annotati ed i mezzi aziendali.
Diversamente, venendo alla Suprema Corte, la maggior parte degli orientamenti da essa espressi sono sempre più tesi a considerare come necessarie, ai fini della deducibilità del costo, la totalità delle informazioni da inserire nelle schede carburanti; tuttavia una sentenza dal tenore simile a quelli dei giudici d’appello è la Cass
. n.19820 del 18.07.08, la quale ha il pregio di evidenziare come, rispetto a tutta la mole di dati che andrebbero inseriti nelle schede carburante, quelli che consentono di verificarne l’inerenza con l’attività d’impresa (e che pertanto consentono di considerare tali costi ai fini reddituali) sono senza dubbio “
gli estremi di individuazione del veicolo, tra i quali vi rientrano il numero di targa o il numero di matricola/telaio (ad esempio, per i mezzi di trasporto ad uso interno, i quali non sono destinati alla circolazione stradale).
Se però siete poco avvezzi alla precisione o se dimenticate spesso di annotare tutte le informazioni necessarie nelle predette schede, vi suggeriamo di considerare l’idea di
evitare tale incombenza “sfruttando” il comma 3-
bis dell’art. 1, d.P.R. n.444/97, inserito dal d.l. n.70 del 2011, ai sensi del quale
i soggetti passivi iva che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di credito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti alle comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, co.6, d.P.R. n.605 del 1973 (e purché residente nello Stato o aventi stabile organizzazione in Italia),
sono esonerati dalla tenuta delle schede contabili.
Non avrete l’abitacolo pieno di penne che puntualmente non funzionano e di fogli svolazzanti, ma soprattutto eviterete di litigare con il Fisco…

 

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