Concordato biennale: quando e quanto impattano i reati tributari?

La commissione di uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 impatta sull’accesso al concordato preventivo biennale, in quanto individuata come una delle principali cause di esclusione.

Nello specifico, l’articolo 11, comma 1, lettera b), D.Lgs. 13/2024, e l’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, stabiliscono rispettivamente che, sia i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sia i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale qualora sussista “condannaper uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Innanzitutto, occorre definire cosa debba intendersi per “condanna”, e cioè se sia sufficiente una mera pronuncia di condanna per escludere i succitati contribuenti, oppure occorra che tale pronuncia si sia resa definitiva, rectius si sia formato il giudicato.

Al fine di dirimere la questione prospettata, occorre fare riferimento alla relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. 108/2024, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. Dalla lettura di tale documento si giunge alla conclusione che l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, dacché si legge testualmente che: “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

Peraltro, quanto sopra evidenziato è stato condiviso anche dall’Agenzia delle entrate che, nella circolare n. 18/E/2024, ha richiamato la citata relazione, al fine di confermare l’operatività della causa di esclusione solo nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Di fatto, la lettura interpretativa data alle disposizioni richiamate (articolo 11, comma 1, lettera b), e articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024) finisce per ampliare il novero dei soggetti che possono accedere al concordato preventivo biennale.

Tuttavia, la scelta di accedere a tale istituto deve essere attentamente ponderata, a maggior ragione, dai contribuenti che si trovino in simili situazioni, e cioè con una pronuncia di condanna, ancorché non ancora irrevocabile, tenuto conto che, ove divenisse tale, si verificherebbe la decadenza dal concordato, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), D.Lgs. 13/2024, e dell’articolo 33, D.Lgs. 13/2024, con tutte le conseguenze del caso, ovvero obbligo di versare le imposte ed i contributi determinati sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati, anche se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Altra questione dubbia, poi, riguardava l’inciso: “Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contenuto nell’articolo 11, comma 1, lettera b), D.Lgs. 13/2024, ma valevole sia per i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sia per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, in virtù del rimando contenuto nell’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024.

Al fine di chiarire cosa debba intendersi per sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o, meglio, quando essa precluda l’accesso al concordato biennale, occorre fare riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 445 cod. proc. pen.

Deve ritenersi che la suddetta equiparazione tra la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. sentenza di patteggiamento) e la pronuncia di condanna operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie e che la sentenza di patteggiamento che irroghi una pena detentiva non superiore ai due anni, non comporta l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza.

Pertanto, si ritiene che l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale operi ogni qualvolta la sentenza di patteggiamento irroghi una pena detentiva superiore ai 2 anni, con la conseguenza che, al contrario, in caso di patteggiamento con pena detentiva inferiore a tale soglia, il contribuente potrà comunque accedere al concordato biennale. Anche tale lettura interpretativa ha trovato la condivisione dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2024.

Da ultimo, occorre evidenziare che il contribuente, attraverso l’apposita modulistica di accettazione della proposta di concordato biennale, rende la dichiarazione di assenza di condanne e sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, per cui in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ex articolo 76, D.P.R. 445/2000.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto