Applicazione delle sanzioni tributarie e definizione di “forza maggiore”

In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, perdipiù prevedibile, non risponde a tale nozione”.

È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11111, depositata ieri, 6 aprile.

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di pagamento per il recupero di accise non pagate che provvedeva ad impugnare, risultando vittorioso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Ad avviso dei Giudici della Commissione Tributaria Provinciale, infatti, i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione (cliente della contribuente) integravano una causa di forza maggiore idonea a giustificare i tardivi pagamenti delle accise.

L’Agenzia delle dogane, però, promuoveva ricorso per cassazione, ottenendo una sentenza a proprio favore.

In tema di accise la Corte di Cassazione aveva già precisato che la situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore ai fini della non punibilità di cui all’articolo 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997.

La giurisprudenza unionale, cui la Corte di Cassazione si è adeguata, definisce infatti, in materia doganale e di accise, la forza maggiore come “l’esistenza di circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili”, evidenziando, dal punto di vista soggettivo, un obbligo, per il soggetto interessato “di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi” (Corte di Giustizia, causa C-314/06; causa C-533/10; cause C-659/13 e C-34/14; causa C. 154/16).

La situazione di illiquidità, pertanto, anche se dovuta da anormali pagamenti in ritardo da parte dei debitori, non costituisce una ipotesi di forza maggiore.

La Corte di Cassazione, tuttavia, nell’ambito della pronuncia in esame, non ha ignorato un altro orientamento giurisprudenziale, più recente, che attribuisce rilievo alla forza maggiore in ambito sanzionatorio, applicando, anche in materia tributaria, il principio generale individuato dall’articolo 3 L. 689/1981, in forza del quale sono sufficienti, ai fini dell’applicazione della sanzione, la coscienza e la volontà della condotta (Cassazione, n. 2139/2020 e 15415/2021).

È stato però ritenuto più corretto fare riferimento all’accezione penalistica di “forza maggiore”, quale “avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un’azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta”.

Facendo applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite penali, pertanto, deve escludersi il rilievo scriminante delle impreviste difficoltà economiche, non potendo la situazione di carenza di liquidità assurgere alla nozione di forza maggiore.

D’altra parte, lo stesso contribuente, nel proporre ricorso aveva evidenziato come i tempi, particolarmente lunghi, di pagamento da parte della pubblica amministrazione fossero un evento conclamato, escludendo, quindi, quantomeno, il requisito dell’imprevedibilità.

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