Indagini finanziarie sotto la lente

Dopo l’interrogazione parlamentare di qualche mese fa del Ministro Padoan, che ha ridato “vivacità” al tema, ben chiarendo che la consultazione in chiave sistemica della nuova Anagrafe dei Rapporti è oramai nei fatti, il dibattito in materia di indagini finanziarie si arricchisce delle considerazioni espresse dal Comando Generale della Guardia di Finanza nella circolare 1/2018.

Pur trattandosi, come è ovvio, di indicazioni di carattere interpretativo, una riflessione su quanto espresso in tale documento risulta oltremodo necessaria, poichè sul dato finanziario si incrociano più tipologie di indagini, condotte da soggetti diversi e per finalità assai differenti tra loro, e le cui regole spesso sono a loro volta diverse.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che, secondo un orientamento granitico della Corte di Cassazione, in presenza di movimenti sui conti o sui rapporti intrattenuti dal contribuente, opera una presunzione legale relativa a favore del Fisco; di talchè, il contribuente può ben difendersi, ma deve offrire all’Ufficio, ed eventualmente al Giudice, una prova contraria.

Può ora accadere che i conti oggetto di indagine siano cointestati: in tal caso, nulla viene specificatamente previsto dalla vigente disciplina (articolo 32 D.P.R. 600/1973; articolo 51 D.P.R. 633/1972).

Il tema è stato però affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la presunzione trova comunque piena operatività, salvochè il contribuente fornisca la prova documentale che le movimentazioni contestate dall’Ufficio siano esclusivamente riferibili all’altro cointestatario del conto corrente.

Questa tesi è stata fatta propria nella citata circolare; tuttavia, il documento va ben oltre, affermando che l’effetto presuntivo opererebbe “anche nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi su cui il contribuente sottoposto ad attività ispettiva avesse delega ad operare rilasciata dall’intestatario, soprattutto ove questo fosse un familiare e non si fosse dimostrato che il potere di disposizione del rapporto finanziario fosse stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili”.

Si può pertanto immaginare il caso, tutt’altro che  di scuola, in cui l’anziano genitore dia una delega ad operare a favore del figlio. Non vi è dubbio che, in questo caso, la procura non costituisce un modo per occultare proventi sottratti a tassazione in ipotesi realizzati dal figlio, essendo stata conferita a fronte di una effettiva necessità.

Ma, ognun vede che, laddove il genitore sia, ad esempio, titolare di soli redditi di pensione, è difficile immaginare ragioni che portino ad effettuare versamenti per importi significativi, se non presumendo che i proventi siano attribuibili al figlio.

La circolare esplora anche l’ipotesi del professionista che, oltrechè esercitare una attività di lavoro autonomo, abbia altresì delega ad operare quale amministratore di un condominio sul conto corrente a quest’ultimo intestato: in tal caso si afferma che “potrà essere valutata la possibilità di esentare il contribuente dal fornire giustificazioni sulle movimentazioni anche di tale conto”.

Riveste un particolare interesse poi il passaggio della circolare che afferma la possibilità di fornire la prova contraria su basi presuntive, naturalmente previo vaglio critico e rigoroso da parte degli organi verificatori. Questa affermazione è stata più volte prospettata anche dalla Corte di Cassazione, ma non mancano sentenze di segno opposto.

In particolare, mentre secondo Cassazione 2484/2013, la prova contraria potrebbe essere fornita solo su basi certe (alla presunzione va contrapposta una prova, non un’altra presunzione), la precedente Cassazione 13500/2012, in linea al pensiero prospettato dalla Guardia di Finanza, ritenne che la prova contraria ben può essere fornita anche facendo ricorso a presunzioni semplici (principio della libertà dei mezzi di prova).

Dunque, un’apertura di notevole rilievo, seppure da verificare caso per caso.

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