Nuovi chiarimenti sul regime dei lavoratori impatriati

Con la risoluzione 51/E/2018 l’Agenzia delle entrate è tornata sul regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati fornendo un importante chiarimento in ordine al tempo minimo durante il quale il lavoratore deve risiedere all’estero.

Prima di tutto si ricorda che l’articolo 16 D.Lgs. 147/2015 ha introdotto un regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. In particolare, è prevista la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50%, in favore di soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il beneficio è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 Tuir e per i 4 periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti:

  1. i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento e si devono impegnare a permanere in Italia per almeno 2 anni;
  2. l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  3. l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  4. i lavoratori devono rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
  • ovvero dal successivo comma 2, secondo cui sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Ue o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
  1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
  2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ciò detto, la risoluzione in commento si occupa dell’applicabilità del regime speciale a un cittadino italiano che:

  1. in data 23 agosto 2015, ha trasferito la propria residenza in Svizzera e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all’AIRE;
  2. dal 2 settembre 2015 fino al 30 settembre 2017 ha collaborato con la società Beta a Zurigo;
  3. ha trasferito nuovamente la propria residenza in Italia e ha intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017;
  4. attualmente è residente in Italia ma, per l’anno 2017, risulta fiscalmente residente in Svizzera.

In pratica, quindi, il soggetto è stato un lavoratore residente all’estero per 2 anni: il 2016 e il 2017. E proprio a tal riguardo, l’Agenzia osserva che anche il comma 2 dell’articolo 16, sebbene non lo indichi espressamente come il comma 1, di fatto, per l’accesso al regime agevolativo, richiede un periodo minimo di residenza all’estero di 2 periodi d’imposta (ex articolo 2 Tuir).

In altri termini, ai sensi di tale disposizione, il soggetto, per i 2 periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione:

  • non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e
  • non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi e
  • non deve avere avuto nel territorio dello Stato la dimora abituale.

Nel caso oggetto della risoluzione 51/E/2018, il cittadino italiano risulta integrare i requisiti richiesti dal comma 2 dell’articolo 16. Pertanto, egli può chiedere al proprio datore di lavoro l’applicazione del regime speciale a partire dal 2018 e per i 4 periodi d’imposta successivi.

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