Quadro AC: esonero dalla compilazione per i lavori condominiali

Le somme pagate per gli interventi di recupero edilizio, soggette a ritenuta da parte della banca, non devono essere indicate dall’amministratore di condominio nel quadro AC, sezione II, del modello Redditi (o nel corrispondente quando K del modello 730).

È questo quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 67/E/2018 pubblicata nella giornata di ieri, 20 settembre.

Ma andiamo con ordine e richiamiamo brevemente la disciplina.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.M. 12.11.1998 l’”amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

  1. relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
  2. relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare”.

I dati appena richiamati devono essere esposti, come abbiamo prima anticipato, nel quadro AC del modello Redditi o nel quadro K del modello 730.

Tuttavia, lo stesso articolo 1, comma 2, D.M. 12.11.1998 esclude dall’obbligo di comunicazione:

  1. i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas,
  2. con riferimento al singolo fornitore, i dati degli acquisti, qualora il loro importo complessivo nell’anno solare non sia superiore a 258 euro,
  3. i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.

In considerazione delle richiamate previsioni, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di chiarire se l’esonero dalla compilazione di cui al punto 3 possa essere esteso anche a tutti i casi in cui è stata operata una ritenuta dalla banca, a fronte delle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Invero, le somme in oggetto sono già esposte nel modello 770 degli intermediari (banche o Poste Italiane S.p.A.).

Inoltre, i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Per i motivi appena esposti, quindi, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi possa non essere compilata da parte dell’amministratore condominiale nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

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