L’acquisto di carburante va certificato con fattura elettronica

La limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli a utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della lettera d) dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972, per:

  • l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
  • le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
  • le prestazioni di noleggio, locazione operativa e leasing;
  • i pedaggi stradali.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, il comma 923 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha aggiunto alla lettera d dell’articolo 19-bis1 del decreto Iva il seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Il nuovo obbligo è decorso a partire dal 1° luglio 2018.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità.

Secondo il provvedimento 4 aprile 2018, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. quelli elettronici previsti all’articolo 5, D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Inoltre, sono considerati mezzi di pagamento validi:

  • le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
  • le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo comma 926, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, doveva essere soppressa la scheda carburante. Il Legislatore è però intervenuto con il D.L. 79/2018 facendo slittare l’abrogazione della scheda carburante al 1° gennaio 2019.

In particolare dal 1° gennaio 2019, ai fini della detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di carburante, è necessario:

  • oltre che effettuare il pagamento con mezzi tracciati;
  • entrare in possesso della fattura elettronica. Il distributore – o la società petrolifera – è, infatti, obbligato a certificare l’acquisito con l’emissione della fattura elettronica verso gli acquirenti soggetti passivi d’imposta.

 

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