Gruppo Iva: operazioni tra soggetti partecipanti escluse da Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 222 del 1° luglio 2019, ha chiarito che, per il Gruppo Iva costituito con effetto dal 1° gennaio 2019, le operazioni infragruppo poste in essere nel 2018 e negli anni successivi sono escluse da Iva, anche se la relativa fatturazione è effettuata a consuntivo all’inizio dell’anno successivo.

Nel caso in esame, il Gruppo Iva è costituito dalla capogruppo e da altre quattro società, laddove la prima rende prestazioni di servizi alle controllate, addebitando:

  • una quota fissa relativa ai costi di gestione dell’infrastruttura utilizzata per fornire i servizi;
  • una quota variabile per recuperare i costi diretti e indiretti sostenuti a tal fine dalla capogruppo;
  • un mark-up che rappresenta la remunerazione riconosciuta alla capogruppo.

Contrattualmente, è stata prevista una fatturazione annuale per i corrispettivi dei servizi e, negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017), si è proceduto a fatturare nel mese di gennaio (con riversamento dell’Iva in febbraio) le competenze relative al periodo precedente (nel mese di gennaio 2018 sono stati infatti fatturati i corrispettivi del 2017), in ragione del fatto che la quota variabile può essere quantificata esattamente solo dopo la chiusura dell’esercizio.

In merito agli obblighi di fatturazione delle suddette prestazioni di servizi riguardanti l’anno 2018 e gli anni successivi, la capogruppo intende emettere fattura applicando l’Iva per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo Iva, mentre le prestazioni rese alle società del Gruppo sarebbero considerate “fuori campo Ivaex articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972.

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a seguito della costituzione del Gruppo Iva, gli aderenti perdono l’autonomia soggettiva ai fini dell’Iva, che viene infatti acquisita dal Gruppo, quale nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita Iva.

È quindi il Gruppo Iva il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di Iva per le operazioni poste in essere dal Gruppo nel suo complesso, vale a dire da ciascuno dei partecipanti che agiscono in qualità di Gruppo.

Ne discende che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili, gravano in capo al Gruppo Iva.

Dal punto di vista temporale, la ripartizione dei diritti e degli obblighi in materia di Iva tra il Gruppo e i suoi partecipanti in occasione della costituzione o dello scioglimento del Gruppo medesimo sono regolati dall’articolo 2, commi 1 e 4, D.M. 06.04.2018, secondo cui “il Gruppo Iva assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo” (comma 1) e, di converso, “i singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva ovvero successivamente alla sua cessazione” (comma 4).

Come sottolineato dall’Agenzia, a partire dalla data in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace, le operazioni effettuate dai partecipanti (per cui l’imposta è divenuta esigibile) sono riconducibili al Gruppo Iva e, conseguentemente, allo stesso sono imputabili i diritti e gli obblighi che derivano dall’applicazione delle disposizioni in materia di Iva.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si conferma che, ai sensi dell’articolo 70-quinquies, comma 1, D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 3, comma 3, D.M. 06.04.2018, i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo Iva (per cui l’imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono irrilevanti ai fini Iva.

Nella circolare 19/E/2018 (Cap. III, § 2) è stato precisato che, per tali operazioni, non deve essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri Iva e inserimento nella dichiarazione annuale Iva.

Permane, invece, l’obbligo di rilevazione nel libro giornale e nelle altre scritture contabili di cui al D.P.R. 600/1973, mentre le imprese in contabilità semplificata sono tenute ad annotare le operazioni in questione con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo, la cui Iva sia divenuta esigibile nel corso del 2019, le stesse sono rilevanti ai fini Iva e si considerano effettuate dal Gruppo.

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