Chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive

L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento prot. n. 1415522 del 03.12.2019, ha definito i criteri e le modalità di chiusura delle partite Iva inattive di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, D.P.R. 633/1972, come modificato dall’articolo 7-quater D.L. 193/2016.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, in merito all’individuazione delle partite Iva inattive, ha affermato che “sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti ad identificare i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa”.

Pertanto, la non emissione di fatture, siano esse cartacee o elettroniche, o di corrispettivi, anche perpetrata per un triennio, non comporta la chiusura d’ufficio della partita Iva, in quanto la posizione è definibile ancora attiva.

Rilevano, invece, la mancata presentazione, nelle tre annualità precedenti, anche alternativamente:

  • della dichiarazione annuale Iva;
  • della dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo;
  • della dichiarazione dei redditi d’impresa.

Così, la mancata presentazione di una delle dichiarazioni sopra richiamate, in relazione ai periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, può comportare la cessazione centralizzata della partita Iva.

L’Agenzia delle entrate, prima di procedere alla chiusura della singola partita Iva, si impegna a comunicare al soggetto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, la chiusura della posizione.

Spetta, quindi, al singolo contribuente, che ritiene la sua posizione ancora attiva, provvedere a fornire chiarimenti ed elementi non considerati o valutati erroneamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Dal canto loro gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta, possono:

  • archiviare la documentazione di chiusura della partita Iva e, di conseguenza, mantenere il soggetto in attività;
  • rigettare l’istanza con motivato diniego e, di conseguenza, procedere alla chiusura definitiva della partita Iva, ovvero all’estinzione del codice fiscale, nell’ipotesi di soggetto diverso dalla persona fisica.

Si ricorda che, grazie alla modifica apportata al sesto comma, dell’articolo 5 D.Lgs. 471/1997, non sono più previste sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva.

Infatti, a decorrere dal 1° febbraio 2017, come previsto dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 7/E/2017, è venuto meno anche il codice tributo “8120” istituito per il versamento della sanzione relativa.

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