È legittimo il ricorso alla media semplice per il calcolo della percentuale di ricarico

Nell’ambito degli accertamenti tributari fondati sulle percentuali di ricarico della merce venduta, l’utilizzo della media aritmetica semplice, in luogo di quella ponderata, è legittimo, se gli articoli di merce venduta sono omogenei, o, comunque, se il contribuente non prova che l’attività di accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella del ricarico medio.

Sono queste le conclusioni ribadite dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7960, depositata ieri, 22 marzo.

Il caso riguarda una società in accomandita semplice in liquidazione, la quale aveva ricevuto avvisi di accertamento con i quali venivano accertati maggiori ricavi dalla vendita al dettaglio.

Più precisamente, i maggiori ricavi erano stati calcolati come segue:

  • erano stati innanzitutto sommati i costi per l’acquisto delle merci al decremento delle rimanenze finali di magazzino,
  • al costo così individuato era stato poi applicata una percentuale di ricarico del 50,78%, ottenuta riducendo di venti punti percentuali “per sconti d’uso e vendite periodiche” la percentuale del 70,78%, calcolata mediante il raffronto tra i prezzi di vendita e i corrispondenti costi desunti dalle fatture di acquisto,
  • i ricavi, così calcolati, erano stati infine confrontati con quelli dichiarati.

Nell’ambito della suddetta ricostruzione, però, l’Amministrazione finanziaria non operava alcuna distinzione tra le due attività svolte dalla società, ovvero quella di commercio al dettaglio e di commercio all’ingrosso. Ecco il motivo per il quale gli Uffici risultavano soccombenti dinanzi alla CTC, essendo stata applicata la media di ricarico aritmetica e non ponderata e non essendo state considerate in maniera proporzionale le giacenze delle due diverse attività esercitate.

Proponeva dunque ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, ritenendo legittimo il ricorso alla media aritmetica, anziché a quella ponderata se la merce è omogenea (trattandosi, infatti, sempre di capi di abbigliamento). La società, inoltre, non aveva dimostrato l’inadeguatezza del criterio di calcolo adottato.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata a ribadire che il ricorso al sistema della media aritmetica semplice è consentitoquando risulti l’omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio” (si citano, pertanto, le seguenti sentenze conformi: Cassazione, n. 24017/2018; n. 33458/2018; n. 18695/2018; n. 31796/2019).

Spetta quindi al contribuente dimostrare che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella risultate dal ricarico medio.

Tra l’altro, come chiaramente emergeva da processo verbale, le giacenze risultavano in ogni caso attribuibili esclusivamente all’attività di vendita al dettaglio, considera la procedura di immediata fatturazione che assisteva le partite acquistate relative alle merci all’ingrosso.

Le ricostruzioni operate dai verificatori, pertanto, erano legittime, sia dal punto di vista delle imposte dirette che ai fini Iva, considerato che “l’articolo 273 della Direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE non esclude che l’imponibile Iva possa essere accertato induttivamente”.

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