CPB: nuove esclusioni per i professionisti associati

L’art. 9, D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato all’interno della G.U. n. 134/2025, ha introdotto ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale, con effetti a partire dal biennio 2025-2026.

La nuova disposizione si fonda su un principio chiave, ossia l’impossibilità di adesione al concordato preventivo biennale da parte del singolo professionista, nell’ipotesi in cui l’associazione (o la società cui partecipa) non aderisce anch’essa, e viceversa.

Ne deriva un vincolo di coerenza che impone scelte condivise e una pianificazione fiscale congiunta.

In particolare, l’art. 9, D.Lgs. n. 81/2025, introduce all’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024:

  • la lettera b-quinquies), dopo la lettera b-quater), la quale esclude dal concordato preventivo biennale il contribuente che, nel periodo d’imposta precedente a quello della proposta:
  1. ha dichiarato redditi di lavoro autonomo, di cui all’ 54, comma 1, TUIR;
  2. ha partecipato a un’associazione professionale, di cui all’ 5, comma 3, lett. c), TUIR, a una società tra professionisti, di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011, o a una società tra avvocati, di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012;
  3. salvo che anche l’associazione o la società aderiscano al concordato preventivo biennale per gli stessi periodi;
  • la lettera b-sexies), la quale esclude dal concordato preventivo biennale l’associazione professionale o la società tra professionisti ovvero la società tra avvocati, nelle ipotesi in cui non aderiscano, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

Speculari le modifiche apportate all’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024, che disciplina la cessazione anticipata dal regime.

Pertanto, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte:

  • la lettera b-quinquies), che prevede la decadenza dal concordato preventivo biennale nell’ipotesi in cui il professionista aderente partecipi a un’associazione o una società tra professionisti o tra avvocati che non determina il reddito con il concordato nel medesimo periodo;
  • la lettera b-sexies), che prevede la decadenza dal concordato preventivo biennale nell’ipotesi in cui l’associazione o la società tra professionisti o tra avvocati abbia tra i soci un professionista che non aderisce al concordato preventivo biennale per lo stesso periodo.

Le nuove regole si applicano alle opzioni per il biennio 2025-2026, purché esercitate dopo l’entrata in vigore del Decreto, ossia non prima del 13 giugno 2025.

Analizzando le cause di esclusione e cessazione introdotte si può asserire che il concordato si conferma uno strumento sempre più selettivo.

Infatti, le nuove esclusioni rafforzano la coerenza del regime, ma impongono ai professionisti associati una riflessione strategica: aderire o rinunciare tutti insieme.

Va da sé che, per i professionisti che operano in forma associata, questo significa superare la logica del “ciascuno per sé” e abbracciare una visione più integrata di pianificazione fiscale.

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