Colui che rinuncia all’eredità risponde dei debiti tributari del de cuius?

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, risponde dei debiti tributari del contribuente defunto per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia?


In caso di morte del contribuente, gli eredi subentrano in tutte le posizioni soggettive (attive e passive) ad esso facenti capo, con la conseguenza che anche le obbligazioni tributarie si trasmettono agli eredi, i quali, in deroga alla regola civilistica di cui all’articolo 752 cod. civ., ne rispondono in solido.

Va tuttavia precisato che i chiamati all’eredità rispondono dei debiti tributari del defunto solo se hanno accettato l’eredità, in base a quanto previsto dall’articolo 470 cod. civ., e quindi solo qualora abbiano acquisito la qualità di erede.

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