Proroga dei versamenti al 15 settembre: i chiarimenti delle Entrate

Con la risoluzione 53/E/2021, pubblicata ieri, 5 agosto, l’Agenzia delle entrate ha illustrato i termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali a seguito della proroga al 15 settembre disposta dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis (articolo 9 ter D.L. 73/2021).

Possono beneficiare della richiamata proroga tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal fatto che li applichino o meno;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569,00 euro).

La proroga al 15 settembre si applica quindi anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfettario;
  • applicano il regime fiscale dei c.d. “minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa;
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti prima richiamati.

Tutto quanto appena premesso, l’Agenzia delle entrate, in considerazione della formulazione normativa, ha dunque richiamato i seguenti termini di versamento:

  • entro il 15 settembre 2021 tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (titolari o non titolari di partita Iva) possono versare gli importi in unica soluzione;
  • nel caso di versamento rateizzato, se il contribuente è titolare di partita Iva, deve versare la prima rata entro il 15 settembre, e, il giorno dopo (16 settembre), la seconda, con versamento delle successive entro il 18 ottobre e il 16 novembre. Se il contribuente, invece, non è titolare di partita Iva (perché partecipa a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir) la seconda rata è più “distante” dalla prima, essendo fissata, nel rispetto delle regole generali, al 30 settembre, con versamento delle successive entro il 2 novembre e il 30 novembre.

Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di seguito si richiama la tabella riepilogativa di sintesi proposta dall’Agenzia delle entrate nella sua risoluzione.

Il contribuente, tuttavia, potrebbe aver già iniziato a versare le rate, nel rispetto dei piani di rateazione previsti prima della proroga in esame.

In tal caso:

  • tutte le rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 possono considerarsi scadenti il 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
  • sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Eventuali interessi di rateazione già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

La risoluzione riconosce poi ai contribuenti la possibilità di effettuare versamenti “liberi” (ovvero senza avvalersi di alcun piano di rateazione) entro il 15 settembre, versando la differenza a saldo:

  • in un’unica soluzione entro la stessa data del 15 settembre
  • in un massimo di quattro rate, con scadenza della prima il 15 settembre e con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

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