Ora, l’ambito di indagine per qualificare, o meglio, determinare il reddito da lavoro autonomo diventa molto più ampio e allo stesso tempo più sfuggente, dovendo l’interprete, di volta in volta, verificare se la somma o il valore incassato è “in relazione” all’attività professionale o artistica.
In questo senso, la risposta a interpello n. 171/E/2025 è significativa e importante, ma il problema consiste nel fatto che se non si individua un qualche parametro esegetico chiaro e univoco, tutto rischia di diventare opinabile, per cui davvero diviene un esercizio quasi casuale stabilire se un certo incasso rientra o meno nel concetto di omnicomprensività del “nuovo” reddito da lavoro autonomo. Dal citato interpello non si riescono a ritrarre indicazioni o chiavi di lettura generalizzabili, bensì risposte a 3 questioni che sembrano frutto di scelte aprioristiche prive di motivazioni a supporto e, quindi, inutilizzabili per individuare criteri generali.
Eppure, il concetto di omnicomprensività non è nuovo nel diritto tributario, essendo già stato coniato per il reddito da lavoro dipendente; basti ricordare, sul punto, un passaggio della circolare n. 326/E/1987 che affermava «… è opportuno osservare, preliminarmente, che nel comma 1 dell’articolo 48 è stata conservata ed, anzi, rafforzata, la precedente impostazione in base alla quale si afferma la onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, della totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve». Una tesi, forse, radicale e per certi versi un po’ grezza, ma certamente utile quale criterio generale per determinare il reddito da lavoro dipendente.
Cercando di trasferire questo concetto al reddito da lavoro autonomo, certamente si può dire che il punto fondamentale è dare contenuto alla locuzione normativa «in relazione alla attività professionale o artistica». Sul punto, pare potersi dire che è irrilevante che l’erogante della somma o del valore sia il committente della prestazione, potendosi generare reddito da lavoro autonomo anche in relazione a somme incassate da terzi, purché in relazione, cioè somme correlate con nesso di causalità, al fatto che si esercita un’attività professionale.
Tutto ciò premesso, veniamo alla prima questione affrontata con l’interpello, ovvero la rilevanza o meno degli interessi attivi da conto corrente. Ora, tralasciamo per un attimo il tema della natura della ritenuta (se d’acconto o d’imposta) e riflettiamo se il frutto delle somme giacenti sul conto corrente professionale possano rientrare o meno nel concetto di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo. Secondo l’interpellante non esisteva la relazione tra attività professionale e interessi attivo da conto corrente, mentre, a parere di chi scrive, tale relazione è pienamente presente ed è proprio ciò che distingue il conto corrente professionale da quello privato: gli interessi attivi di quello professionale sono la conseguenza (diretta o indiretta) dello svolgimento di un’attività professionale (ancorché, ovviamente, non siano compenso della prestazione professionale).
Pare di poter dire che nella stessa direzione si muove il Legislatore del D.L. n. 84/2025: se così non fosse, non avrebbe avuto senso l’intervento normativo di cui all’art. 1, D.L. n. 84/2025, che qualifica tali redditi come redditi da capitale. Infatti, tale precisazione serve proprio per scongiurare l’attrazione al reddito da lavoro autonomo che, in assenza della novità del D.L. n. 84/2025, si sarebbe verificata.
Ma proprio quando pensiamo di aver capito il significato del termine “in relazione alla attività professionale”, la seconda risposta dell’interpello in oggetto ci riporta nel buio interpretativo.
Il tema trattato è il pagamento di un premio assicurativo per rischi professionali, pagato da una associazione professionale in relazione a una polizza che tutela anche l’attività personale dei soci dello studio, oltre che l’attività propria dell’associazione professionale. I singoli soci versano, poi, all’associazione, la quota posta a loro carico, dovendosi qualificare se detto incasso avviene o meno “in relazione” all’attività professionale esercitata. Chi scrive avrebbe concluso in senso positivo, dato il fatto che le somme incassate dall’associazione sono correlate in modo inequivocabile al costo sostenuto (premio assicurativo), e il tutto è certamente legato all’attività professionale svolta con un nesso di causalità. Invece, l’Agenzia delle Entrate propende per la risposta negativa (inesistenza della relazione tra somma incassata e attività esercitata), senza peraltro motivare la scelta eseguita. A questo punto si pone certamente il dubbio relativo a tutti i riaddebiti, la cui disciplina non sia specificatamente inserita nell’art. 54, TUIR. Pensiamo al riaddebito parziale del costo di personale, dipendente di un professionista e utilizzato anche da altro professionista: chi scrive riterrebbe che la somma incassata dal professionista datore di lavoro sia da ritenere “in relazione” all’attività professionale svolta e, quindi, rilevante (con la conseguenza che l’intero costo del lavoro sia dedotto e non solo la quota rimasta a carico), ma la risposta di cui sopra pone in dubbio la correttezza della tesi suesposta.
Peraltro, la terza risposta aggiunge altri dubbi, poiché si afferma che lo spread positivo tra acquisto di crediti fiscali (bonus edilizi) e loro valore nominale, sia da considerare somma “in relazione” all’attività professionale. Viene, cioè, modificato il precedente interpello n. 472/E/2023 (che aveva negato la tassazione di detto reddito nella categoria del lavoro autonomo) proprio invocando il nuovo principio di omnicomprensività. Ora, si potrebbe convenire che nell’ampliamento della base imponibile apportato dal D.Lgs. n. 192/2024 sia legittimo considerare detto spread (ovviamente a condizione che il credito acquistato sia utilizzato per compensare debiti fiscali attinenti all’attività professionale), ma certamente il nesso di causalità tra attività professionale e provento incassato nel caso dello spread da acquisti di crediti fiscali è minore rispetto al ribaltamento dei costi della polizza assicurativa professionale. Eppure, in quest’ultimo caso si parla di non sussistenza del principio di omnicomprensività che, invece, riemerge nel caso del provento da acquisto di crediti fiscali. Insomma, il quadro che emerge è alquanto contraddittorio e non è difficile prevedere la produzione di un numero elevato di interpelli per capire, caso per caso, se si deve parlare di omnicomprensività o meno: esattamente ciò che si dovrebbe evitare nel diritto tributario.
I primi commenti al concetto di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo
La pubblicazione della risposta a interpello n. 171/E/2025 dello scorso 26.6.2025 è certamente importante, poiché si tratta di uno dei primi documenti ufficiali con cui si commenta la nuova disciplina del reddito da lavoro autonomo. In modo particolare, un concetto innovativo è al centro del citato documento di prassi, cioè il concetto di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo. Quest’ultimo concetto sostituisce, a far data dal 2024, quello precedente fondato, invece, sulla necessità di individuare “i compensi in denaro” quale principale, ancorché non unico (erano già presenti le plusvalenze fin dal 2006), componente positivo del reddito da lavoro autonomo. Passiamo, quindi, da un’impostazione che potremmo definire “chirurgica”, nel senso di individuazione selettiva dei componenti positivi, a un’impostazione omnicomprensiva, che fa perno su un nuovo testo normativo (art. 54, TUIR). In esso si mettono in rilievo, lato componenti positivi, «… tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti…in relazione alla attività artistica o professionale …». Questa ampia dizione sostituisce il concetto di “compenso”, il quale presupponeva che il trasferimento di denaro o valori fosse la diretta conseguenza di un rapporto sinallagmatico lavoratore autonomo/committente; rapporto nel quale, a fronte di una prestazione lavorativa, veniva erogato, appunto, un compenso.
Ora, l’ambito di indagine per qualificare, o meglio, determinare il reddito da lavoro autonomo diventa molto più ampio e allo stesso tempo più sfuggente, dovendo l’interprete, di volta in volta, verificare se la somma o il valore incassato è “in relazione” all’attività professionale o artistica.
In questo senso, la risposta a interpello n. 171/E/2025 è significativa e importante, ma il problema consiste nel fatto che se non si individua un qualche parametro esegetico chiaro e univoco, tutto rischia di diventare opinabile, per cui davvero diviene un esercizio quasi casuale stabilire se un certo incasso rientra o meno nel concetto di omnicomprensività del “nuovo” reddito da lavoro autonomo. Dal citato interpello non si riescono a ritrarre indicazioni o chiavi di lettura generalizzabili, bensì risposte a 3 questioni che sembrano frutto di scelte aprioristiche prive di motivazioni a supporto e, quindi, inutilizzabili per individuare criteri generali.
Eppure, il concetto di omnicomprensività non è nuovo nel diritto tributario, essendo già stato coniato per il reddito da lavoro dipendente; basti ricordare, sul punto, un passaggio della circolare n. 326/E/1987 che affermava «… è opportuno osservare, preliminarmente, che nel comma 1 dell’articolo 48 è stata conservata ed, anzi, rafforzata, la precedente impostazione in base alla quale si afferma la onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, della totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve». Una tesi, forse, radicale e per certi versi un po’ grezza, ma certamente utile quale criterio generale per determinare il reddito da lavoro dipendente.
Cercando di trasferire questo concetto al reddito da lavoro autonomo, certamente si può dire che il punto fondamentale è dare contenuto alla locuzione normativa «in relazione alla attività professionale o artistica». Sul punto, pare potersi dire che è irrilevante che l’erogante della somma o del valore sia il committente della prestazione, potendosi generare reddito da lavoro autonomo anche in relazione a somme incassate da terzi, purché in relazione, cioè somme correlate con nesso di causalità, al fatto che si esercita un’attività professionale.
Tutto ciò premesso, veniamo alla prima questione affrontata con l’interpello, ovvero la rilevanza o meno degli interessi attivi da conto corrente. Ora, tralasciamo per un attimo il tema della natura della ritenuta (se d’acconto o d’imposta) e riflettiamo se il frutto delle somme giacenti sul conto corrente professionale possano rientrare o meno nel concetto di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo. Secondo l’interpellante non esisteva la relazione tra attività professionale e interessi attivo da conto corrente, mentre, a parere di chi scrive, tale relazione è pienamente presente ed è proprio ciò che distingue il conto corrente professionale da quello privato: gli interessi attivi di quello professionale sono la conseguenza (diretta o indiretta) dello svolgimento di un’attività professionale (ancorché, ovviamente, non siano compenso della prestazione professionale).
Pare di poter dire che nella stessa direzione si muove il Legislatore del D.L. n. 84/2025: se così non fosse, non avrebbe avuto senso l’intervento normativo di cui all’art. 1, D.L. n. 84/2025, che qualifica tali redditi come redditi da capitale. Infatti, tale precisazione serve proprio per scongiurare l’attrazione al reddito da lavoro autonomo che, in assenza della novità del D.L. n. 84/2025, si sarebbe verificata.
Ma proprio quando pensiamo di aver capito il significato del termine “in relazione alla attività professionale”, la seconda risposta dell’interpello in oggetto ci riporta nel buio interpretativo.
Il tema trattato è il pagamento di un premio assicurativo per rischi professionali, pagato da una associazione professionale in relazione a una polizza che tutela anche l’attività personale dei soci dello studio, oltre che l’attività propria dell’associazione professionale. I singoli soci versano, poi, all’associazione, la quota posta a loro carico, dovendosi qualificare se detto incasso avviene o meno “in relazione” all’attività professionale esercitata. Chi scrive avrebbe concluso in senso positivo, dato il fatto che le somme incassate dall’associazione sono correlate in modo inequivocabile al costo sostenuto (premio assicurativo), e il tutto è certamente legato all’attività professionale svolta con un nesso di causalità. Invece, l’Agenzia delle Entrate propende per la risposta negativa (inesistenza della relazione tra somma incassata e attività esercitata), senza peraltro motivare la scelta eseguita. A questo punto si pone certamente il dubbio relativo a tutti i riaddebiti, la cui disciplina non sia specificatamente inserita nell’art. 54, TUIR. Pensiamo al riaddebito parziale del costo di personale, dipendente di un professionista e utilizzato anche da altro professionista: chi scrive riterrebbe che la somma incassata dal professionista datore di lavoro sia da ritenere “in relazione” all’attività professionale svolta e, quindi, rilevante (con la conseguenza che l’intero costo del lavoro sia dedotto e non solo la quota rimasta a carico), ma la risposta di cui sopra pone in dubbio la correttezza della tesi suesposta.
Peraltro, la terza risposta aggiunge altri dubbi, poiché si afferma che lo spread positivo tra acquisto di crediti fiscali (bonus edilizi) e loro valore nominale, sia da considerare somma “in relazione” all’attività professionale. Viene, cioè, modificato il precedente interpello n. 472/E/2023 (che aveva negato la tassazione di detto reddito nella categoria del lavoro autonomo) proprio invocando il nuovo principio di omnicomprensività. Ora, si potrebbe convenire che nell’ampliamento della base imponibile apportato dal D.Lgs. n. 192/2024 sia legittimo considerare detto spread (ovviamente a condizione che il credito acquistato sia utilizzato per compensare debiti fiscali attinenti all’attività professionale), ma certamente il nesso di causalità tra attività professionale e provento incassato nel caso dello spread da acquisti di crediti fiscali è minore rispetto al ribaltamento dei costi della polizza assicurativa professionale. Eppure, in quest’ultimo caso si parla di non sussistenza del principio di omnicomprensività che, invece, riemerge nel caso del provento da acquisto di crediti fiscali. Insomma, il quadro che emerge è alquanto contraddittorio e non è difficile prevedere la produzione di un numero elevato di interpelli per capire, caso per caso, se si deve parlare di omnicomprensività o meno: esattamente ciò che si dovrebbe evitare nel diritto tributario.
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