I controlli sul frontespizio del modello Redditi PF

In vista della scadenza di invio del modello Redditi PF 2022, per il periodo di imposta 2021, si riepilogano i principali controlli da effettuare all’interno del frontespizio.

Innanzitutto, occorre verificare se la singola dichiarazione rappresenta il primo invio, in relazione al periodo di imposta di riferimento, o se, diversamente, si tratta di un modello successivo a correzione o integrazione del precedente.

In questa seconda ipotesi occorre, alternativamente:

  • barrare, se si tratta di un invio entro la scadenza, la casella “Correttiva nei termini”, al fine di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati nella dichiarazione originaria;
  • indicare se si tratta, per un invio oltre scadenza, di una dichiarazione integrativa, di cui all’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 o, diversamente, di cui all’articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998.

Si evidenzia che se, dal modello Redditi PF corretto o integrato, risulta un maggior credito o un minor debito, la differenza, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente, può essere indicato a rimborso ovvero a riporto in diminuzione di ulteriori importi a debito; se, invece, dal nuovo modello Redditi PF risulta un minor credito o un maggior debito, deve essere versata la differenza con ravvedimento operoso.

Dati di particolare interesse risultano essere la residenza anagrafica e il domicilio fiscale del contribuente.

Si ricorda che la residenza deve essere indicata unicamente se variata dal 1° gennaio 2021 o se il contribuente presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi.

Diversamente, il domicilio fiscale al 1° gennaio 2021 deve essere sempre indicato, al fine di attribuire correttamente l’addizionale regionale e l’addizionale comunale.

È utile evidenziare, però, che gli effetti di variazione del domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.

Vale a dire che, se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2020, occorre indicare il domicilio precedente; se, invece, la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2020, occorre indicare il nuovo domicilio.

Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2022 deve essere inserito solo se è variato rispetto a quello indicato nel rigo precedente, sempre conteggiando i 60 giorni di decorrenza.

Altri dati del frontespizio risultano basilari per la buona riuscita dell’invio telematico; quali:

  • codice fiscale dell’intermediario;
  • data dell’impegno di trasmissione;
  • indicazione del soggetto che ha predisposto la dichiarazione.

In merito si evidenzia che la data dell’impegno potrebbe anche coincidere con quella relativa all’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, purché al suo interno siano elencate le singole dichiarazioni oggetto dell’impegno.

Infatti, se l’invio riguarda una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa, occorre sottoscrivere un impegno ad hoc.

Infine, si rammenta di verificare l’eventuale apposizione del visto di conformità, al fine di procedere alla compensazione orizzontale, o esterna, di crediti di importo superiore a 5.000 euro.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 21/E/2009 e con la risoluzione 99/E/2019, esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene.

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