Corretta aliquota Iva per la rimozione dell’amianto in un contesto di ristrutturazione

Domanda

Una società che esercita l’attività di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (codice Ateco 38.22.00) viene incaricata all’esecuzione di lavori di rimozione e smaltimento amianto in diversi cantieri.

Si presenta più volte la situazione che i lavori di bonifica (per questa tipologia di interventi non è necessario un progetto di bonifica autorizzato dagli enti preposti) vengano eseguiti su singole unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata anche in concomitanza ad altri lavori di recupero del patrimonio edilizio svolti da altre aziende per lo stesso committente.

A questo punto sorge il problema di quale aliquota Iva applicare ad alcuni interventi di bonifica dell’amianto, effettuati anche alla luce della circolare n. 11/E/2021 dell’Agenzia delle entrate.

Qualora i lavori fossero inquadrabili come prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui al n. 127-undecies), Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972 è possibile applicabile l’aliquota ridotta del 10%, ciò in quanto non trattasi di mera raccolta o di mero trasporto o di mero smaltimento di rifiuti, ma di rimozione e smaltimento, a seguito di demolizione parziale formata dall’incarico di demolire e smantellare parti costruttive contenenti amianto, ivi compreso lo smaltimento?

Per questa fattispecie di prestazioni di servizi (in sostanza parziale demolizione di una casa) non è richiesto che vengano svolte solamente da unico soggetto per poter usufruire dell’aliquota ridotta.

Si potrebbero incaricare ad esempio anche più ditte per la demolizione di una casa: una che smantella e smaltisce pavimenti in legno, finestre e vari, una che per legge smantella e demolisce parti costruttive con amianto e una che demolisce la sagoma e smaltisce il resto, pur potendo usufruire dell’Iva ridotta?

Altra considerazione è che la rimozione dell’amianto è un intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001) ossia un’opera necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 11, L. 191/2009, le prestazioni fornite e le cessioni di materiale per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando riguardano edifici a prevalente destinazione abitativa privata (o edifici di edilizia residenziale pubblica) godono dell’aliquota agevolata del 10%. Tale agevolazione si applica ai contratti di appalto, contratti d’opera o altri accordi negoziali (ad esempio offerta e relativa accettazione).

Si chiede pertanto conferma che nei casi sopra esposti possa essere applicata l’aliquota agevolata del 10%.

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