Trasmissione delle certificazioni degli autonomi entro il prossimo 31.10.2023

La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti – o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata – può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il prossimo 31.10.2023.

Si tratta della certificazione delle ritenute relative principalmente a somme corrisposte, nel corso del 2022, a titolo di:

  • redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, Tuir;
  • redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, Tuir;
  • provvigioni (comunque denominate) per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

La certificazione unica deve essere emessa anche con riferimento a taluni redditi, per i quali non si applica la ritenuta d’acconto, perché rientranti in regimi agevolati quali:

  • i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, D.L. 98/2011;
  • i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all’articolo 1, L. 190/2014.

Ricordiamo che, nel caso specifico di applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro:

  • l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture (o sulle ricevute) è a carico del soggetto che consegna (o spedisce) il documento, in quanto per tali atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della loro formazione;
  • l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera;
  • l’articolo 22, D.P.R. 642/1972 stabilisce la solidarietà del debito dell’emittente la fattura e del committente;
  • l’eventuale addebito al committente del bollo diventa parte integrante del compenso (risposta ad interpello n. 428/2022), con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito (risposta interpello n. 67/2020).

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione:

  • annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio;
  • sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

In deroga a quanto previsto dal cumulo giuridico, di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di euro 100 con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

La sanzione risulta così modulata:

  • entro 5 giorni (entro il 6.11.2023, poiché il 5.11.2023 è festivo) sanzione nulla;
  • entro 60 giorni (entro il 2.1.2024, poiché il 30.12 cade di sabato) sanzione pari a euro 33,33;
  • oltre i 60 giorni (dal 3.1.2024) sanzione di 100 euro.

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