I requisiti per accedere ai benefici prima casa

In generale, il contribuente, al fine di poter usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, deve avere la propria residenza nel territorio del comune in cui ha o stabilisca, entro diciotto mesi, la propria residenza.

Infatti, come disciplinato dalla nota II-bis, articolo 1, della Tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1996), per usufruire dell’agevolazione in esame, con aliquota pari al 2%, devono ricorrere determinati requisiti.

In particolare, il contribuente deve dichiarare di:

  • non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile;
  • di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso o dal coniuge con le agevolazioni.

Inoltre, l’immobile, non considerato di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività.

In alternativa, l’acquirente può stabilire la residenza, all’interno del territorio comunale della nuova abitazione, entro un termine di diciotto mesi dalla data dell’acquisto.

Tale obbligo deve essere riportato, a pena di decadenza, in atto.

Spetta, pertanto, all’Amministrazione finanziaria, verificare che l’impegno assunto dal contribuente, in merito al cambio residenza, sia stato effettivamente mantenuto.

L’eventuale inadempimento, come indicato anche dai giudici di legittimità (Cassazione n. 26599/2022, Cassazione n. 17867/2022 e Cassazione n. 17629/2021), comporta la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, a nulla rilevando impossibilità fisiche o economiche.

Per quanto riguarda l’immobile del lavoratore trasferito all’estero per ragioni di lavoro, ma che ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, fermi gli altri requisiti, deve essere ubicato alternativamente:

  • nel comune di nascita;
  • nel comune in cui aveva la residenza;
  • nel comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero.

Tale ultima “indicazione” è entrata in vigore lo scorso 14.6.2023, a seguito dell’adeguamento alle osservazioni emerse nella procedura d’infrazione n. 2014/4075, nella quale era stata rilevata una discriminazione, all’accesso al beneficio, basata sulla sola cittadinanza.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E/2024, ha precisato che il riferimento al rapporto di lavoro deve essere inteso come riferito a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato).

Inoltre, il rapporto di lavoro deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile con le agevolazioni.

Infine, in merito al requisito quinquennale di legame con l’Italia, l’Agenzia delle entrate precisa che l’attività potrebbe anche essere stata esercitata non continuativamente e senza remunerazione.

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