Trattamento contabile e fiscale delle cripto-valute: tra criterio della destinazione e irrilevanza fiscale

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 200904/2026, è stata approvata, tra le specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, la scheda dedicata al trattamento contabile delle cripto-valute, elaborata dal tavolo tecnico composto da rappresentanti dell’Agenzia e dell’Organismo Italiano di Contabilità. In assenza di una disciplina contabile dedicata, il documento ricostruisce in via analogica la qualificazione delle criptovalute come beni immateriali, come tali da classificare in bilancio al criterio della destinazione. Sotto il profilo fiscale viene confermata l’irrilevanza dei componenti valutativi ai fini dell’IRES e dell’IRAP tanto per le cripto-valute classificate tra le immobilizzazioni immateriali quanto per quelle iscritte tra le rimanenze.

Premessa

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 200904/2026, sono state approvate specifiche istruzioni ad integrazione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale[1], in attuazione dell’art. 4, comma 1-quater, D.Lgs. n. 128/2015.

In particolare, le istruzioni sono contenute in 2 allegati, aventi ad oggetto, rispettivamente, il “Trattamento contabile delle cripto-valute” e il “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”. Si tratta del prodotto del tavolo tecnico di lavoro istituito con il Provvedimento n. 383481/2024[2], a cui è affidata la redazione dei documenti da allegare, di volta in volta, alle linee guida con riferimento alle casistiche oggetto di approfondimento congiunto, dopo quelle già dedicate — fra l’altro — al diritto di superficie e ai piani di stock option e di stock grant per i soggetti OIC.

Nel presente contributo sarà oggetto di analisi la scheda riguardante il Trattamento contabile delle cripto-valute. La collocazione sistematica del documento non ne circoscrive la rilevanza ai soli aderenti al regime di adempimento collaborativo, la cui platea potenziale si amplia per effetto della riduzione delle soglie dimensionali dell’art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. n. 128/2015[3], e a coloro che hanno esercitato la facoltà, riconosciuta dall’art. 7-bis, di adottare il sistema di controllo del rischio fiscale anche in assenza dei requisiti dimensionali.

La parte della scheda che affronta compiutamente il trattamento contabile delle cripto-valute, infatti, è curata dall’OIC nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali: è dunque la posizione dell’organismo nazionale di normazione contabile su una fattispecie che i principi non disciplinano, destinata a orientare la redazione del bilancio a prescindere dal regime fiscale del soggetto.

La scheda si compone di una parte contabile, curata dall’OIC, e di una parte fiscale, curata dall’Agenzia delle Entrate, conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano soltanto alle specifiche fattispecie descritte e non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove dalle attività di vigilanza emerga un quadro informativo differente o più completo.

La fattispecie esaminata e il perimetro applicativo

La scheda muove da una fattispecie deliberatamente circoscritta: una società che redige il bilancio secondo le norme del Codice civile ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana (cripto-valute). Le cripto-valute detenute presentano 3 caratteristiche espressamente elencate: sono valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza; non sono emesse da un’autorità; non danno luogo a un contratto tra il titolare e un’altra parte.

La delimitazione non è formale. Il documento precisa in nota che il termine “cripto-valuta” è impiegato nell’accezione adottata dall’IFRS Interpretations Committee nell’Agenda Decision di giugno 2019 «Holdings of Cryptocurrencies» e che tale denominazione prescinde dalle categorie giuridiche previste dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR). Le conclusioni raggiunte non sono quindi estensibili all’intero universo delle cripto-attività poiché i token che incorporano un diritto verso l’emittente, quelli ancorati a un’attività di riferimento e i non fungible token presentano elementi strutturali diversi da quelli assunti a presupposto del ragionamento e impongono una qualificazione autonoma. La terza caratteristica — l’assenza di un rapporto contrattuale con un terzo — è, come si vedrà, quella che più condiziona l’esito dell’analisi.

L’assenza di una disciplina contabile dedicata e la qualificazione come bene immateriale

Lo Standard setter nazionale evidenzia, preliminarmente, come la contabilizzazione delle cripto-valute non sia compiutamente trattata dai principi contabili nazionali e non sia rinvenibile una disciplina applicabile in via diretta e immediata a tale fattispecie. Il vuoto è colmato con il meccanismo di “auto integrazione” previsto nel paragrafo 4 dell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, ove si afferma che: «Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) Le finalità e i postulati di bilancio».

Il percorso è dichiaratamente analogico e procede per gradi: prima la natura dell’elemento patrimoniale, poi la classificazione in bilancio, infine la disciplina valutativa che ne consegue. È uno schema replicabile per ogni fatto aziendale nuovo privo di disciplina propria, ed è la ragione per cui la scheda non introduce un regime speciale per le criptovalute.

Tanto premesso, al fine di qualificare le cripto-valute la scheda richiama la definizione di bene immateriale del paragrafo 9 dell’OIC 24: «beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati». L’identificabilità individuale sussiste quando il bene è separabile — e può quindi essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato — oppure quando deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali. Per la nozione di elemento non monetario il rinvio è al paragrafo 7 dell’OIC 26, che qualifica come tali le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili.

Le predette caratteristiche risultano tutte sussistenti con riguardo alle cripto-valute, le quali sono: (i) prive di consistenza fisica; (ii) beni non monetari, poiché non attribuiscono il diritto ad incassare un importo di denaro determinato o determinabile; (iii) individualmente identificabili, potendo essere vendute separatamente dalla società. Va segnalato che il riferimento ai diritti giuridicamente tutelati opera “di norma” e non in via necessaria: circostanza decisiva, poiché le cripto-valute in esame non danno luogo ad alcun contratto con un terzo. È la stessa caratteristica che, sul versante opposto, ne esclude la natura monetaria.

Il confronto con gli orientamenti interpretativi precedenti

Prima dell’intervento congiunto la prassi si muoveva in un contesto di marcata incertezza. In dottrina era stata esclusa, in via prevalente, la riconducibilità delle criptovalute alle disponibilità liquide di cui all’OIC 14 e alla categoria delle attività finanziarie, la cui nozione — in mancanza di una definizione codicistica — viene ricostruita per rinvio ai principi contabili internazionali secondo l’indicazione dell’art. 2426, comma 2, c.c.[4]. Erano state prospettate letture fondate sull’applicazione analogica dell’OIC 7, in tema di certificati verdi, e dell’OIC 8, dedicato alle quote di emissione di gas ad effetto serra, con collocazione tra le rimanenze per le società di trading o tra le attività finanziarie non immobilizzate in caso di acquisto per finalità di investimento; non era mancato il suggerimento di ricorrere a una voce appositamente introdotta ex art. 2423-ter, comma 3, c.c.[5]

Rispetto a queste ricostruzioni la scheda opera una selezione netta: la qualificazione come bene immateriale esclude in radice l’inquadramento tra le disponibilità liquide e tra le attività finanziarie, riconducendo l’alternativa classificatoria a 2 sole opzioni, entrambe interne alla categoria dei beni immateriali. È un esito che, pur non vincolante sul piano formale, restringe lo spazio per soluzioni divergenti e, con esso, l’area del rischio fiscale connesso alla qualificazione.

Il criterio della destinazione e la classificazione in bilancio

Una volta individuata la natura dell’attività, la classificazione in bilancio è guidata dal criterio della destinazione. La scheda richiama, infatti, il paragrafo 31 dell’OIC 12, secondo cui la classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in coerenza con l’art. 2424-bis, comma 1, c.c., a norma del quale gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

L’accertamento della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio richiede la considerazione congiunta di 2 elementi: la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le criptovalute per un periodo prolungato di tempo[6]. Il secondo requisito ha contenuto autonomo e non meramente confermativo del primo: l’intenzione dichiarata non basta se le condizioni finanziarie e operative dell’impresa non ne rendono plausibile l’attuazione. Ne deriva l’opportunità di supportare la scelta con evidenze formalizzate — delibere degli organi amministrativi, politiche di investimento, vincoli di destinazione — tanto più perché è proprio la classificazione a determinare le valutazioni successive alla prima iscrizione che dovrà compiere l’estensore del bilancio.

Ciò premesso, evidentemente, le cripto-valute destinate a rimanere in maniera durevole nel patrimonio della società devono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali e iscritte al costo di acquisto. A tal riguardo, il profilo di maggiore interesse riguarda il processo di ammortamento. L’OIC 24 prevede che il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sia sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione; la scheda ritiene tuttavia applicabile, in via analogica, il paragrafo 58 dell’OIC 16, secondo cui «tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte», e conclude che le cripto-valute in questione non debbano essere assoggettate ad ammortamento.

Tale soluzione appare coerente con il presupposto della qualificazione: un’attività che non incorpora alcun diritto verso terzi e non è destinata a essere consumata in un processo produttivo non ha una vita utile determinabile, e l’ammortamento si risolverebbe in una ripartizione priva di parametro. Restano invece applicabili le disposizioni dell’OIC 9 sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore, con un’indicazione di rilievo: per le cripto-valute in esame l’unica configurazione possibile di valore recuperabile è il fair value, al netto dei costi di vendita. Il valore d’uso è infatti inapplicabile in assenza di flussi finanziari riferibili all’attività; il test di recuperabilità si risolve pertanto nel confronto diretto tra valore contabile e valore di mercato netto, e l’eventuale minor valore dà luogo a una svalutazione imputata a conto economico.

Il risultato è una rappresentazione asimmetrica, già segnalata in dottrina prima dell’intervento del tavolo tecnico: le riduzioni di valore trovano ingresso in bilancio, gli incrementi non sono rappresentabili oltre il costo sostenuto[7]. In sede interpretativa era stato osservato anche come la determinazione del valore di mercato presenti difficoltà connesse alla possibile illiquidità delle posizioni e all’assenza di un sistema ufficiale di rilevazione dei prezzi; da qui il suggerimento, di fonte dottrinale, di illustrare in nota integrativa le scelte di classificazione e le relative motivazioni, il mercato utilizzato e le variazioni successive alla chiusura dell’esercizio. Sono indicazioni che la scheda non riprende, ma che conservano utilità proprio per la distanza che può crearsi, in un mercato ad elevata volatilità, tra costo e valore corrente.

Per contro, allorquando le cripto-valute fossero destinate alla vendita nel corso della normale operatività della società, queste andranno classificate tra le rimanenze di magazzino, in quanto beni immateriali acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni. Risulteranno, in tal caso, applicabili le disposizioni di cui all’art. 2426, comma 1, n. 9), c.c., così come declinate dall’OIC 13, secondo cui tali beni andranno iscritti inizialmente al costo d’acquisto e, successivamente al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, nel caso di specie rappresentato dal fair value al netto dei costi di vendita.

L’accoglimento tra le rimanenze di un bene immateriale è piuttosto infrequente nella prassi, ciononostante è la destinazione alla rivendita — non la consistenza dell’attività — a giustificarne la collocazione nell’attivo circolante. La movimentazione del magazzino dovrebbe essere gestita con i criteri propri dei beni fungibili, mentre la valutazione di fine esercizio condurrà, come per le immobilizzazioni, al confronto con il fair value netto.

Il passaggio alle nuove politiche contabili: il rinvio all’OIC 29

La parte contabile della scheda si chiude con un’indicazione di carattere transitorio: le eventuali modifiche delle politiche contabili precedentemente adottate, derivanti dalla pubblicazione del documento, sono contabilizzate come cambiamenti di principi contabili ai sensi dell’OIC 29. La precisazione ha portata immediata per le imprese che, nel silenzio dei principi, avevano ricostruito in autonomia il trattamento delle proprie posizioni: il passaggio non è correzione di un errore, ma cambiamento di principio contabile[8]. È una scelta che riconosce la legittimità delle soluzioni precedenti, adottate nell’esercizio della discrezionalità consentita dall’OIC 11, e che incide sulla rappresentazione degli effetti e sull’informativa.

Il trattamento fiscale: la deroga dell’art. 110, comma 3-bis, TUIR

Le indicazioni circa il trattamento fiscale delle cripto-valute, curate dall’Agenzia delle Entrate, muovono dal disposto dell’art. 110, comma 3-bis, TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 131, Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023): «In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico».

La medesima irrilevanza opera, per espressa previsione normativa[9], anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. La ratio è ricostruita nella relazione illustrativa, secondo cui la disposizione «vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle predette criptoattività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio», restano escluse le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività e resta fermo che, quando le cripto-attività sono permutate con altri beni — incluse altre cripto-attività — o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra corrispettivo incassato e valore fiscale concorre al reddito di periodo.

A tal riguardo, vengono richiamati i chiarimenti contenuti nel paragrafo 3.5 della circolare n. 30/E/2023, secondo cui i fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività devono essere oggetto di apposite variazioni, in aumento o in diminuzione, ove tali asset siano rilevati in bilancio come beni immateriali o come rimanenze di beni. La conclusione è che i componenti valutativi risultano irrilevanti, ai fini IRES come ai fini IRAP, in entrambe le possibili classificazioni individuate nella parte avente ad oggetto il trattamento contabile.

Ebbene, dal quadro delineato emerge come nel caso di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali non rilevino agli effetti fiscali i fenomeni valutativi che hanno trovato rappresentazione in bilancio, che nella fattispecie si riducono alle svalutazioni per perdite durevoli di valore e nei successivi, eventuali ripristini. A tale riguardo, nella scheda si aggiunge per completezza che tali svalutazioni, imputate a conto economico, non assumono rilevanza «neanche a titolo di ammortamento». La precisazione si spiega alla luce della conclusione contabile: esclusa la sistematica ripartizione del costo, l’unico componente negativo di valutazione ipotizzabile è la svalutazione, e la norma ne impedisce il riconoscimento sotto qualunque veste. Il costo di acquisto resta pertanto il valore fiscalmente riconosciuto fino al realizzo.

Più articolato è il ragionamento relativo alle cripto-valute classificate tra le rimanenze. La scheda chiarisce che le componenti valutative non rilevano ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92, TUIR, e richiama la risposta a interpello n. 78/2025, nella quale l’Agenzia ha affermato che il comma 3-bis dell’art. 110 costituisce una deroga in toto alla disciplina dell’art. 92, prevedendo l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura dell’esercizio. Vi rientrano anche quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino previsti dallo stesso art. 92: la nozione di valutazione delle rimanenze finali ricomprende, infatti, sia il ricorso ai costi specifici, sia l’adozione dei criteri fiscalmente riconosciuti del costo medio ponderato, del LIFO e del FIFO. A fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente, la società deve pertanto operare variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, per neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio.

A tal riguardo, occorre evidenziare come la scheda affermi che tali chiarimenti «integrano» le indicazioni della circolare n. 30/E/2023.

Va peraltro ricordato che la risposta n. 78/2025 era stata resa a un soggetto che applica i principi contabili internazionali e che l’Agenzia aveva in quella sede precisato come esulasse dall’interpello qualunque valutazione sui criteri di qualificazione e classificazione contabile adottati dal contribuente, rimanendo impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione. Anche in questo sta il valore della scheda: per i soggetti OIC il presupposto contabile su cui la disciplina fiscale si innesta non è più rimesso alla ricostruzione del singolo redattore.

Sintesi del trattamento contabile e fiscale

ProfiloImmobilizzazioni immaterialiRimanenze di magazzino
PresuppostoDestinazione a permanere durevolmente nel patrimonio (volontà della direzione ed effettiva capacità di detenzione)Destinazione alla vendita nel corso della normale operatività
Principi di riferimentoOIC 24, con applicazione analogica dell’OIC 16 (par. 58); OIC 9OIC 13
Rilevazione inizialeCosto di acquistoCosto di acquisto
AmmortamentoEscluso (utilità che non si esaurisce)Non configurabile
Valutazione successivaConfronto con il valore recuperabile, pari al fair value netto dei costi di venditaMinore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dal mercato (fair value netto)
Componenti valutativi (IRES e IRAP)Irrilevanti ex art. 110, comma 3-bis, TUIR, neanche a titolo di ammortamentoIrrilevanti ex art. 110, comma 3-bis, TUIR, in deroga in toto all’art. 92, TUIR

Il coordinamento tra rappresentazione contabile e disciplina fiscale

La lettura combinata delle 2 parti della scheda restituisce un doppio binario strutturale: il valore fiscale delle cripto-valute resta ancorato al costo di acquisto fino al realizzo, mentre il valore contabile può discostarsene per effetto delle svalutazioni o dell’adeguamento al minore valore di realizzazione.

La prima conseguenza operativa riguarda la tracciabilità del valore fiscale. Poiché al realizzo concorre al reddito la differenza tra corrispettivo e valore fiscale, occorre mantenere una rilevazione extracontabile del costo fiscalmente riconosciuto delle posizioni detenute: l’irrilevanza dei criteri di movimentazione del magazzino rende infatti non automatica la coincidenza tra valore di scarico contabile e valore rilevante ai fini del reddito. La seconda riguarda le variazioni dichiarative, che non si esauriscono nell’esercizio in cui la valutazione è operata ma si propagano fino al realizzo, generando differenze i cui effetti vanno apprezzati ai fini della fiscalità differita e anticipata.

La terza riguarda il presidio del rischio. Nata come specifica istruzione per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, la scheda si presta a essere impiegata come riferimento per la costruzione di procedure formalizzate: documentazione del momento in cui la destinazione è definita, presidi sulla determinazione del fair value e sulla scelta del mercato di riferimento, raccordo sistematico tra dato contabile e variazioni dichiarative. Anche fuori dal regime di adempimento collaborativo è una griglia di controllo utilizzabile dall’organo amministrativo, dall’organo di controllo e dal revisore.

Considerazioni conclusive

La scheda allegata al Provvedimento n. 200904/2026 non introduce una disciplina nuova, e in questo risiede parte del suo interesse: mostra come un fatto aziendale privo di regolazione specifica possa essere ricondotto, con un percorso verificabile, alle categorie esistenti. La sequenza — assenza di disciplina, gerarchia delle fonti dell’OIC 11, qualificazione come bene immateriale, classificazione secondo la destinazione, disciplina valutativa conseguente — è replicabile e costituisce, di per sé, un contributo di metodo.

Sul piano dei contenuti l’effetto principale è la riduzione dell’incertezza classificatoria e, con essa, dell’esposizione al rischio di contestazione. Permangono però aree nelle quali il documento non offre risposte, per la ragione dichiarata che le indicazioni si applicano soltanto alle fattispecie descritte: la qualificazione delle cripto-attività diverse dalle cripto-valute, le posizioni detenute per esigenze di pagamento corrente, la misurazione del fair value in mercati poco liquidi, il contenuto dell’informativa di bilancio. Sono anche le aree nelle quali il tavolo tecnico potrà tornare a intervenire.


[1] Contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 5320/2025, nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 321934/2025 e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 33973/2026.

[2] Composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.

[3] A norma del quale «Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;

b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;

c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro».

[4] «Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea».

[5] «Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425».

[6] Sebbene con riguardo alle partecipazioni, l’OIC in risposta a una richiesta di chiarimenti ha fornito importanti indicazioni con riguardo all’applicazione del criterio della destinazione. In particolare, è stato affermato che «ciò che rileva ai fini della classificazione in bilancio delle partecipazioni (di controllo e non), è la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Dunque, la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante. Detta partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo. Al riguardo per prolungato periodo di tempo deve considerarsi un arco temporale non inferiore a 12 mesi».

[7] D’altronde, tale asimmetria è un corollario del postulato della prudenza che è il principio su cui si basa la redazione dei bilanci ai sensi del Codice civile.

[8] Ciò comporta che gli effetti siano determinati retroattivamente. Ai sensi del 17 dell’OIC 29, «Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato». Inoltre, «L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato».

[9] Art. 1, comma 132, Legge n. 197/2022.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli”.

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